D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

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3/2012 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
VI
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com-
petitività (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 19 del 24 gennaio 2012), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 24 marzo 2012, n. 27 (Suppl. ord. alla Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 71 del 24 marzo 2012).
(Estratto)
TITOLO II
INFRASTRUTTURE
CAPO I
MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
54. (Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli en-
ti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai f‌ini
della realizzazione di opere pubbliche). 1. All’articolo 35,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1 bis. I comuni, le province, le città metropolitane e,
previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di
comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali,
per il f‌inanziamento di singole opere pubbliche, possono
attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla rea-
lizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito
patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni
immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui
al primo periodo, per un valore almeno pari all’emissione
obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddi-
sfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono
ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai
portatori dei titoli emessi dall’ente locale. Con apposito
regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il
Ministro dell’economia e delle f‌inanze, di concerto con i
Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti,
determina le modalità di costituzione e di gestione del
predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni
per il f‌inanziamento delle opere pubbliche.».
CAPO II
MISURE PER L’EDILIZIA
56. (Norma nel settore edilizio). 1. All’articolo 13 del de-
creto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il
comma 9 è aggiunto il seguente:
«9 bis. I comuni possono ridurre l’aliquota di base f‌ino
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, f‌intanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ul-
timazione dei lavori.».
1 bis. All’articolo 6, comma 6 ter, del decreto legge13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l’ultimo periodo è
aggiunto il seguente:
«Nel caso di permuta con immobili da realizzare in
aree di particolare disagio e con signif‌icativo apporto oc-
cupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso
governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime
di locazione f‌ino alla percentuale massima del 75 per
cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.».
57. (Ripristino IVA per) (housing) ( sociale). 1. Al decre-
to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal
seguente:
«8) le locazioni e gli aff‌itti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse
da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edif‌i-
catoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e
in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio
degli immobili locati e aff‌ittati, escluse le locazioni, per
le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abi-
tativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
come def‌initi dal decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Mi-
nistro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 146 del 24 giugno
2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del nu-
mero 8 ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore
abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposi-
zione;».
b) all’articolo 10, comma 1, il numero 8 bis è sostituito
dal seguente:
«8 bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbrica-
to diversi da quelli di cui al numero 8 ter), escluse quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle im-
prese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appal-
tatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per
l’imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per
un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione
dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero
destinati ad alloggi sociali come def‌inite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la

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