D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
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leg
Arch. loc. e cond. 3/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.)
che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi
imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere
dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati
strumentali per natura.
Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione
relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetrai-
bilità di cui all’art. 19 bis1, lett. i), del D.p.r. 26 ottobre
1972, n. 633.
Tali principi risultano peraltro già desumibili dall a
menzionata circolare n. 12 del 2007, par. 9), e dalla riso-
luzione 10 agosto 2004, n . 177, nelle q uali si è affer mato
che gli immobili abitativi, quando sono destinabili, se-
condo la normativa regionale di settore, ad attività turi-
stico-albergh iera, danno luogo a pres tazioni di alloggio
imponibili ad IVA con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi
del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto
IVA.
In conseguenza dell’imponibilità delle prestazioni
di alloggio in esame, in coerenza con i principi generali
dell’IVA, l’imposta sull’acquisto di beni o servizi afferenti
dette tipologie di prestazioni risulta detraibile benché re-
lativa ad unità che sotto l’aspetto catastale si presentano
come abitative.
Ai fini dell’applicazione dei principi sopra enunciati,
occorre, pertanto, verificare, in linea di fatto, se l’immo-
bile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori
di manutenzione o ristrutturazione, sia già effettiva-
mente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia,
ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente
destinato.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risolu-
zione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IV
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Disposizioni urgenti in mate-
ria di semplificazione e di sviluppo (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 33 del 9 febbraio 2012), convertito, con mo-
dificazioni, nella L. 4 aprile, n. 35 (Suppl. ord alla Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 82 del 6 aprile 2012).
(Estratto)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONI
CAPO II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI
10. (Parcheggi pertinenziali). 1. L’articolo 9, comma 5,
della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
“5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 sexies,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifica-
zioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a par-
cheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del
comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto
previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzio-
ne e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale
destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di al-
tra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheg-
gi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ce-
duti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono
legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione
sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta
nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando
quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione”.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONI
PER LE IMPRESE
SEZIONE VII
ALTRE DISPOSIZIONI
DI SEMPLIFICAZIONE
34. (Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese eser-
centi attività di installazione, ampliamento e manuten-
zione degli impianti negli edifici). 1. L’abilitazione delle
imprese di cui all’articolo 3, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle
condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipen-
dentemente dalla destinazione d’uso.
43. (Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse
culturale nell’ambito delle procedure di dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico). 1. Al fine di accelera-
re i processi di dismissione e valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare pubblico di cui all’articolo 6 della legge
12 novembre 2011, n. 183, all’articolo 66 del decreto legge
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma
10, e 314 del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle
esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto
non avente natura regolamentare del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite modalità tecniche operative, anche informatiche,
idonee ad accelerare le procedure di verifica dell’interes-
se culturale di cui all’articolo 12, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il
2. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del
presentearticolo con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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