D.L. 30 dicembre 2013, n. 150
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leg
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
6. L’idoneità alla prova di verifica delle cognizioni per il
conseguimento della patente di categoria C1 con codice 97
è utile quale prova di verifica delle cognizioni ai fini del con-
seguimento della patente di categoria C1E con codice 97.».
4. (Modifiche all’art. 4 del decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013). 1. All’art. 4,
comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011»
sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
b) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n.
59 del 2011, e successive modificazioni.».
5. (Modifiche all’art. 5 del decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013). 1. All’art. 5,
comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 8 gennaio 2013, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alle lettere a) e b), dopo le parole: «n. 59 del 2011»
sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
b) alla lettera c), le parole: «punti da 8.3.1 a 8.3.9 del
decreto legislativo n. 59 del 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «punti da 8.3.1 a 8.4.1 del decreto legislativo n.
59 del 2011, e successive modificazioni.».
6. (Modifiche all’art. 6 del decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 8 gennaio 2013). 1. All’art. 6 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8
gennaio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la pro-
va di verifica delle cognizioni di cui ai commi da 1 a 5 dello
stessoarticolo e quelle previste dall’art. 3 bis, commi 3 e 5,
si svolgono con metodo orale;»;
2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Analogamente si procede qualora il titolare di patente C1
con codice 97 intenda conseguire una patente di categoria
C1E con codice 97: si applicano, in tal caso, le disposizioni
di cui all’art. 3 bis, comma 2;».
b) al comma 2, alle lettere c) ed e) la parola «ventun-
ne» è sostituita dalla seguente «ventunenne».
7. (Disposizioni finali). 1. Le disposizioni del presente de-
creto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013.
II
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Interventi urgenti di avvio
del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionaliz-
zazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche
ed EXPO 2015 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 300 del
23 dicembre 2013), convertito, con modificazioni, nella L.
21 febbraio 2014, n. 9 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 43
del 21 febbraio 2014).
(Estratto)
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano
ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora
circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o
a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative
prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.».
2. All’articolo 85, comma 2, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successi-
ve modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b bis) i velocipedi;».
III
D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative (Gazzetta Ufficiale Serie gen.
- n. 304 del 30 dicembre 2013), convertito, con modifica-
zioni, nella L. 27 febbraio 2014, n. 15 (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 49 del 28 febbraio 2014).
(Estratto)
5. Proroga di termini in materia di politiche agricole ali-
mentari e forestali. 1. (Omissis).
2. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole “28
febbraio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2014” e le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2015”.
(Omissis)
IV
D.M. (Min. trasp.) 21 gennaio 2014. Modalità di redazio-
ne della relazione tecnica per l’accertamento dei requi-
siti di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente
di guida per via telematica (Gazzetta Ufficiale Serie gen.
- n. 33 del 10 febbraio 2014).
1. (Contenuti della relazione medica per l’accertamento
dell’idoneità alla guida). 1. La relazione della visita me-
dica per il rinnovo di validità della patente di guida, da
cui estrarre i contenuti da comunicare telematicamente
all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
secondo le disposizioni procedurali previste dal decreto 15
novembre 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere re-
datta utilizzando il modello riportato nell’allegato I, parte
integrante del presente decreto dirigenziale.
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