D.L. 22 dicembre 2011, n. 211.

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legislazione
e documentazione

I

D.L. 22 dicembre 2011, n. 211. Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 297 del 22 dicembre 1011), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 42 del 20 febbraio 2012).

(Estratto)

1. (Modifiche al codice di procedura penale). 01. All’articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall’articolo 558.».
1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284.

In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4 ter. Nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere ebis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.

2. (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall’art. 121, nonchè dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora . Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.

Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la

comparizione davanti a sè. Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 558 del codice...

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