D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.
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leg
Arch. loc. e cond. 3/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive del 22 aprile 2008;»;
all’articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le
parole «che effettuano sia locazioni,» sono inserite le se-
guenti: «o cessioni,» e dopo le parole «dell’articolo 19 bis,
sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»;
c) alla tabella A, parte III, il numero 127 duodevicies)
è sostituito dal seguente:
«127 duodevicies) locazioni di immobili di civile abi-
tazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia
abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno co-
struiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui
all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2008.».
58. (Semplificazione procedure Piano nazionale di edi-
lizia abitativa). 1. All’articolo 11, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
«Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale
sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimo-
dulazioni degli interventi contenuti negli accordi di pro-
gramma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli
accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo di
economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si ren-
dessero disponibili, sono approvati con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.».
2. All’articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale
sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimo-
dulazioni degli interventi contenuti negli accordi di pro-
gramma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli
accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo di
economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si ren-
dessero disponibili, sono approvati con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.».
3. Agli accordi di programma di cui all’articolo 4, comma
2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, commi 4 e 5,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
TITOLO III
EUROPA
CAPO III
ALTRE MISURE DI ARMONIZZAZIONE
97 bis. (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali
per locazioni). 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione
e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a de-
correre dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a
pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione
o di affitto versati dall’amministrazione per il godimento
di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e
l’ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di
locazione.
VII
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga di termini previ-
sti da disposizioni legislative (Gazzetta Ufficiale Serie
gen. - n. 302 del 29 dicembre 2011), convertito, con modi-
ficazioni, nella L. 24 febbraio 2012, n. 14 (Suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 48 del 27 febbraio 2012).
(Estratto)
29. (Proroghe di termini in materia fiscale). 16. All’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicem-
bre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo,
le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle se-
guenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazio-
ne della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene con-
to dei benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti
dall’attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milio-
ni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante parziale
utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo
anno, dall’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo
periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazio-
ne di cui al precedente periodo è limitata, per l’anno 2013,
all’importo di euro 8.620.000.».
30. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vi-
gore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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