D.L. 8 aprile 2013, n. 35

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leg
Arch. loc. e cond. 3/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti
rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione
di interventi f‌inalizzati al risparmio energetico, in quanto
entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei con-
sumi da fonte fossile.
Tenuto conto dell’avviso del Ministero competente e del-
la circostanza che la formulazione della lett. h) del comma
1 dell’art. 16 bis del TUIR non limita la nozione di risparmio
energetico a particolari tipologie di interventi, si ritiene che
l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte
solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di ener-
gia, rientri nell’ambito della lett. h) in esame.
Quanto precede conferma, altresì, l’applicabilità della
detrazione in esame al caso di specie, già affermata dal
Ministero delle f‌inanze, in relazione all’analoga previsione
contenuta nell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, con cir-
colare n. 57 del 24 febbraio 1998, par. 3.4, mediante rinvio
al decreto del Ministro dell’industria del 15 febbraio 1992,
il cui art. 1, comma 1, prevede, alla lett. e), gli “impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.
In merito alla documentazione attestante il consegui-
mento di risparmi energetici derivanti dall’installazione
di un impianto fotovoltaico, richiesta dal secondo periodo
della lett. h) in esame, il Ministero dello sviluppo econo-
mico, sulla base delle considerazioni in precedenza ripor-
tate, ha evidenziato che la realizzazione dell’impianto a
fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione
della prestazione energetica degli edif‌ici e qualsiasi certi-
f‌icazione non potrebbe che attestare il conseguimento di
un risparmio energetico. È suff‌iciente,quindi, conservare
la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e in-
stallazione dell’impianto a servizio di un edif‌icio residen-
ziale, mentre non è necessaria una specif‌ica attestazione
dell’entità del risparmio energetico derivante dall’instal-
lazione dell’impianto fotovoltaico.
Quanto precisato sull’attestazione del risparmio
energetico ai sensi della lett. h) non esime i soggetti che
intendono avvalersi della detrazione di imposta dal con-
servare comunque le abilitazioni amministrative richieste
dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la
normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposi-
ta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del
2 novembre 2011).
Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esa-
me con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro
dedicato, il Ministero competente ha evidenziato che l’art.
12, comma 2, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, recante
disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei mec-
canismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta,
prevede che le tariffe incentivanti non siano applicabili
qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state
riconosciute o richieste detrazioni f‌iscali, e che il successi-
vo comma 5 stabilisce che le medesime tariffe sono alter-
native, fra l’altro, al meccanismo dello scambio sul posto.
La normativa di riferimento, dunque, disciplina in modo
esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con
determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la
incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benef‌ici. Il
Ministero, in base alla normativa richiamata e consideran-
do, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che
realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla
rete, ritiene che lo stesso sia cumulabile con la detrazione
f‌iscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe possono
essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.
Ciò posto, è utile ricordare che l’installazione di un
impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia
elettrica, per poter benef‌iciare della detrazione in esame
– volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abi-
tativo in relazione a unità immobiliari residenziali – deve
avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energeti-
ci dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione,
alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’im-
pianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abi-
tazione dell’utente.
La possibilità di fruire della detrazione in esame è co-
munque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta
in eccesso conf‌iguri esercizio di attività commerciale, come
nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza supe-
riore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a
20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n.
84/E del 2012, ris. n. 13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007).
Per completezza, si fa presente che per le spese docu-
mentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013,
relative agli interventi di cui all’articolo 16 bis, comma 1,
del TUIR, la percentuale di detrazione del 36 per cento è
elevata al 50 per cento e il limite di spesa di euro 48.000 a
euro 96.000 (art. 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012).
Le Direzioni regionali vigileranno aff‌inché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risolu-
zione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uff‌ici dipendenti.
IX
D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Disposizioni urgenti per il paga-
mento dei debiti scaduti della pubblica amministrazio-
ne, per il riequilibrio f‌inanziario degli enti territoriali,
nonché in materia di versamento di tributi degli enti
locali (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 82 del 8 aprile
2013).
(Estratto)
CAPO III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA
DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI
10. (Modif‌iche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e disposizioni in materia di versamento di tributi lo-
cali). 1. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modif‌iche:
a) all’articolo 16, comma 7,

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