D.L. 24 aprile 2014, n. 66

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
del centro di istruzione automobilistica di cui all’art. 3, ovvero
dell’ente o dell’azienda di cui rispettivamente ai commi 1, 2 e
3 dell’art. 4. Nel verbale è assegnato un termine di sette giorni
per eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, l’uff‌icio
della motorizzazione invia il verbale, documentata relazione e
le eventuali controdeduzioni, rispettivamente alla competente
Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale per la
Motorizzazione. Questi ultimi, valutati i documenti, se del caso
emanano provvedimento di sospensione del nulla osta per un
periodo da quindici giorni a tre mesi.
4. Qualora, all’esito delle visite ispettive di cui al comma 1,
sia stata accertata anche la responsabilità dell’allievo, l’uff‌icio
della motorizzazione ne dispone la cancellazione dal registro di
iscrizione.
5. Qualora i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3,
siano incorsi due volte nell’arco di tre anni nelle sanzioni di cui
ai commi 2 e 3, la Direzione Generale Territoriale o, se del caso,
la Direzione Generale per la Motorizzazione, emettono provvedi-
mento di revoca rispettivamente del nulla osta o dell’autorizza-
zione ad effettuare i corsi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli uff‌ici della
motorizzazione possono effettuare anche ispezioni mirate alla veri-
f‌ica dell’effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalen-
dosi delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 5,
quarto periodo, quale applicabile anche ai sensi dell’art.13, comma
8. Nel caso di accertate irregolarità, i predetti uff‌ici trasmettono
documentata relazione alla Direzione Generale per la Motorizza-
zione, o se trattasi di soggetti autorizzati, alla Direzione Generale
Territoriale competente, che, assegnato un termine di sette giorni
per eventuali controdeduzioni, emettono provvedimento di sospen-
sione del nulla osta o dell’autorizzazione per un periodo da quindici
giorni ad un mese. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
16. (Disposizioni transitorie). 1. Ai corsi di qualif‌icazione inizia-
le, ordinaria o accelerata, ai corsi di integrazione ed ai corsi di
formazione periodica, per i quali è stata presentata la dichiara-
zione di avvio del corso prima della data di entrata in vigore di
cui all’art. 17, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 ottobre 2009, e successive modif‌icazioni, comunque entro e
non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto e fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Ai corsi di formazione periodica di cui al comma 1 sono appli-
cabili le disposizioni di cui all’art. 13, comma 9, dal primo al quarto
periodo: in tal caso, i soggetti erogatori di tali corsi comunicano, agli
uff‌ici competenti ai sensi del comma 5 del citato art. 13, il calendario
delle lezioni di recupero delle assenze prima dell’avvio delle stesse.
3. Ai f‌ini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3,
comma 1, lettere c) e d), e dell’art. 4, comma 6, lettere c) e d), i
soggetti erogatori dei corsi, già titolari di nulla osta o di autoriz-
zazione, provvedono a richiederne l’aggiornamento. Si applicano
le disposizioni di cui rispettivamente all’art. 3, comma 2, terzo e
quarto periodo ed all’art. 4, comma 9, terzo e quarto periodo.
17. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica ita-
liana, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 13, comma 11, e
16, commi 2 e 3, che entrano in vigore il giorno successivo.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano
parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della Re-
pubblica italiana.
(Si omettono gli allegati)
II
D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e
la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento
della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il po-
tenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per
l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato
e di tesoreria (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 95 del 24 aprile
2014), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 23 giugno 2014, n.
89 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 143 del 23 giugno 2014).
(Estratto)
TITOLO II
RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA
CAPO II
AMMINISTRAZIONE SOBRIA
15. (Spesa per autovetture). 1. Il comma 2 dell’articolo 5 del de-
creto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modif‌icazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pub-
bliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonchè le autorità indipendenti, ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Con-
sob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al
30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonchè
per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per
il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti plu-
riennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture
utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa e per
i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da
ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, non-
chè per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche
e degli uff‌ici consolari svolti all’estero. I contratti di locazione
o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso del con-
traente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle
relative risorse f‌inanziarie sino alla scadenza del contratto.».
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 2,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modif‌icazio-
ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, e dall’articolo 1, commi da 1 a 4 bis, del de-
creto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la sempli-
f‌icazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle f‌inanze, è indicato il numero massimo,
non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo,
nonchè per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre cia-
scuna amministrazione centrale dello Stato.
Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto
non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

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