D.L. 24 aprile 2014, n. 66

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6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con
gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in
data 19 dicembre 2012
5. (Autorizzazioni in deroga). Ai Prefetti di Foggia e Campobas-
so è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed
urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divie-
to di sbarco sulle Isole Tremiti
6. (Vigilanza). I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati
della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul
rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il
periodo considerato.
VIII
D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Modif‌iche ed integrazioni al
decreto 11 dicembre 2013, concernente le direttive ed il ca-
lendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai
centri abitati nell’anno 2014 nei giorni festivi e particolari,
per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 90 del 17 aprile 2014).
1. 1. Al decreto ministeriale 11 dicembre 2013 sono apportate le
seguenti modif‌iche ed integrazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, è soppressa la lettera h);
b) all’articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla ri-
manente parte del territorio nazionale, purchè muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio
del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applica-
bile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche
quando quest’ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte
del territorio nazionale. Al f‌ine di favorire l’intermodalità del
trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazio-
nale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello
proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria
e Villa San Giovanni, purchè muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio».
c) all’articolo 3, comma 1, la lettera r) è sostituita dalla se-
guente:
«r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperi-
bili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini
freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di f‌iori recisi,
semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’alleva-
mento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dal-
l’estero, nonchè i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di
animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altez-
za, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari
a 0,20 m f‌issati in modo ben visibile su ciascuna delle f‌iancate e
sul retro.».
IX
D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 95 del 24
aprile 2014).
(Estratto)
TITOLO II
RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA
CAPO II
AMMINISTRAZIONE SOBRIA
15. (Spesa per autovetture). 1. Il comma 2 dell’articolo 5 del de-
creto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modif‌icazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pub-
bliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonchè le autorità indipendenti, ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Con-
sob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al
30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonchè
per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per
il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti plu-
riennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture
utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa e per
i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da
ANAS S.p.a., nonchè per i servizi istituzionali delle rappresen-
tanze diplomatiche e degli uff‌ici consolari svolti all’estero. I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il tra-
sferimento delle relative risorse f‌inanziarie sino alla scadenza
del contratto.».
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 2,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modif‌icazio-
ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, e dall’articolo 1, commi da 1 a 4 bis, del de-
creto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la sempli-
f‌icazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle f‌inanze, è indicato il numero massimo,
non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo,
nonchè per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre cia-
scuna amministrazione centrale dello Stato.

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