D.L. 8 aprile 2013, n. 35

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leg
4/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Decreto dirigenziale del Ministero delle f‌inanze 31 lu-
glio 1998, pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 187 del
12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di tra-
smissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di aff‌itto da sottoporre a registrazione, nonché
di esecuzione telematica dei pagamenti.
lett. b), e), f), g), pubblicato in Gazzetta Uff‌iciale n. 155
del 6 luglio 2011, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, contenente disposizioni urgenti per
la stabilizzazione f‌inanziaria
II
D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Disposizioni urgenti per il paga-
mento dei debiti scaduti della pubblica amministrazio-
ne, per il riequilibrio f‌inanziario degli enti territoriali,
nonché in materia di versamento di tributi degli enti
locali (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 82 del 8 aprile
2013), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 6 giugno
2013, n. 64 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 132 del 7 giu-
gno 2013).
(Estratto)
CAPO III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA
DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI
10. (Modif‌iche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).
n. 95, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “31 gennaio 2013” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre di ciascun anno
precedente a quello di riferimento”;
b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:
«Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto
dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le ridu-
zioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate
in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute
nel 2011 per l’acquisto di beni e servizi, con l’esclusione
di quelle relative alle spese per formazione professionale,
per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rif‌iuti so-
lidi urbani e per servizi socialmente utili f‌inanziati dallo
Stato.».
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale
sui rif‌iuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente
n. 201, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
a)la scadenza e il numero delle rate di versamento del
tributo sono stabilite dal comune con propria delibera-
zione adottata, anche nelle more della regolamentazione
comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito
web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data
di versamento;
b) ai f‌ini del versamento delle prime due rate del tribu-
to, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso,
i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di paga-
mento precompilati già predisposti per il pagamento della
TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre
modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I
pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati
ai f‌ini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a tito-
lo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per me-
tro quadrato é riservata allo Stato ed é versata in unica
soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino
di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo
d) non trova applicazione il comma 13 bis del citato
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta, nonchè nelle province autonome di Trento e di
Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non
si applica inoltre la lettera c) del presente comma;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni
di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di
euro”;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione
standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la ri-
scossione del tributo dei soggetti aff‌idatari del servizio di
gestione dei rif‌iuti urbani.
2 bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione
anche nel caso in cui il comune prevede l’applicazione di
una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo,
ai sensi del comma 29 dell’articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modif‌icazioni, dalla
2 ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per
la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7,
comma 2, lettera gg ter), del decreto legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non
oltre il 31 dicembre 2013.
201, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modif‌icazioni, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle
aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali

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