D.L.vo 4 marzo 2014, n. 37

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
V
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 37. Attuazione della direttiva 2011/82/
UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di in-
formazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 67 del 21 marzo 2014, ed errata
corrige in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 80 del 5 aprile 2014).
CAPO I
DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO E
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. (Obiettivo). 1. Il presente decreto, al f‌ine di assicurare un ele-
vato livello di protezione a tutti gli utenti della strada, disciplina
lo scambio, tra l’Italia e gli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, delle informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza
stradale e l’applicazione di sanzioni qualora tali infrazioni siano
commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stata commessa l’infrazione.
2. (Ambito di applicazione). 1. Il presente decreto si applica alle
seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
a) eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l’inf‌luenza di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di
comunicazione durante la guida.
3. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente decreto si intende per:
a) veicolo, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i
motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o di merci;
b) Stato membro dell’infrazione, lo Stato membro dell’Unione
europea in cui l’infrazione è stata commessa;
c) Stato membro d’immatricolazione, lo Stato membro del-
l’Unione europea in cui è immatricolato il veicolo con cui l’in-
frazione è stata commessa;
d) eccesso di velocità, il superamento dei limiti di velocità in
vigore nello Stato membro dell’infrazione per il tipo di strada ed
il tipo di veicolo in questione;
e) mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato rispetto
dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo
di ritenuta per bambini a norma sia della direttiva 91/671/CEE,
e successive modif‌icazioni, relativa all’uso obbligatorio delle cin-
ture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli
sia della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
f) mancato arresto davanti a un semaforo rosso, il transito
con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di
arresto, come def‌inito dalla legislazione nazionale dello Stato
membro dell’infrazione;
g) guida in stato di ebbrezza, la guida in stato di alterazio-
ne dovuta all’alcol, come def‌inita dalla legislazione dello Stato
membro dell’infrazione;
h) guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la guida in
stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre so-
stanze con effetto analogo, come def‌inita dalla legislazione dello
Stato membro d’infrazione;
i) mancato uso del casco protettivo, il mancato rispetto
dell’obbligo di indossare il casco protettivo, come def‌inito dalla
legislazione dello Stato membro d’infrazione;
l) circolazione su una corsia vietata, l’uso illecito di una
corsia della strada, quale una corsia d’emergenza, una corsia
preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoria-
mente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come
def‌inito dalla legislazione dello Stato membro d’infrazione;
m) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di
comunicazione durante la guida, l’uso indebito di telefono cellu-
lare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come
def‌inito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione;
n) punto di contatto nazionale, l’autorità competente designata
dagli Stati membri per lo scambio dei dati di immatricolazione dei
veicoli; per l’Italia: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi
informatici e statistici - Direzione generale per la motorizzazione;
o) consultazione automatizzata, la procedura di accesso «on
line» per la consultazione delle banche dati di cui all’articolo 4;
p) intestatario del veicolo, la persona al cui nome è imma-
tricolato il veicolo, come def‌inita nella legislazione dello Stato
membro di immatricolazione;
q) interessato, la persona f‌isica cui si riferiscono i dati per-
sonali;
r) destinatario, l’autorità di un altro Stato membro dell’Unio-
ne europea competente per l’accertamento delle infrazioni;
s) indicatore di validità, contrassegno dei dati personali regi-
strati senza l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
t) Motorizzazione, la Direzione generale per la motorizzazio-
ne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimen-
to per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici
e statistici;
u) organi accertatori, gli organi di cui all’articolo 12 del Co-
dice della strada;
v) ANV, l’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226,
comma 5, del Codice della strada.
4. (Procedura per lo scambio delle informazioni con gli altri
Stati membri). 1. Per le indagini relative alle infrazioni in mate-
ria di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, il punto di contatto
nazionale garantisce ai punti di contatto degli altri Stati mem-
bri la consultazione automatizzata dei seguenti dati nazionali di
immatricolazione dei veicoli:
a) dati relativi ai veicoli;
b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli,
contenuti nell’archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la na-
vigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale
della motorizzazione.
2. Per le medesime f‌inalità di cui al comma 1, gli organi di
polizia di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, trasmettono telematicamente al punto di contatto nazio-
nale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n), le richieste di dati
relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o gli inte-
statari di veicoli immatricolati negli altri Stati della Unione.
Il punto di contatto nazionale inoltra tali richieste al punto
di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso
consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute
all’organo di polizia richiedente.
3. Gli elementi dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono forniti in
conformità all’allegato I del presente decreto.
4. Il punto di contatto nazionale consente la consultazione
automatizzata di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), mediante
l’utilizzo del numero completo della targa di immatricolazione
del veicolo.
5. Le consultazioni di cui al comma 4 sono effettuate nel ri-
spetto delle procedure descritte nel Capo 3 dell’allegato della

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