D.L.vo 31 dicembre 2012, n. 235
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Rivista penale 2/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle dispo-
sizioni in materia di incandidabilità e di divieto di rico-
prire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 3 del 4 gennaio 2013).
CAPO I
CAUSE OSTATIVE ALL’ASSUNZIONE
E ALLO SVOLGIMENTO DELLE CARICHE DI DEPUTATO,
SENATORE E DI MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTE ALL’ITALIA
1. (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica). 1. Non possono essere candi-
dati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato
e di senatore:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del
codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice pe-
nale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, con-
sumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusio-
ne non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai
sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale.
2. (Accertamento dell’incandidabilità in occasione delle ele-
zioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub-
blica). 1. L’accertamento della condizione di incandidabilità
alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Re-
pubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L’accertamento dell’incandidabilità è svolto, in occa-
sione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il
termine per la loro ammissione, dall’ufficio centrale circoscri-
zionale, per la Camera, dall’ufficio elettorale regionale, per
il Senato, e dall’ufficio centrale per la circoscrizione estero,
sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussi-
stenza della condizione di incandidabilità di cui all’articolo
1, rese da ciascun candidato ai sensi dell’articolo 46 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi
uffici accertano d’ufficio la condizione di incandidabilità an-
che sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque
in possesso comprovanti la condizione di limitazione del
diritto di elettorato passivo di cui all’articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l’articolo 23 del decreto del Presidente della
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o
sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma
2 e prima della proclamazione degli eletti, l’ufficio centrale
circoscrizionale, per la Camera, l’ufficio elettorale regionale,
per il Senato, e l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero
procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei
confronti del soggetto incandidabile.
3. (Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato
elettivo parlamentare). 1. Qualora una causa di incandidabi-
lità di cui all’articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata
nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza
delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A tal fine
le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse
nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immedia-
tamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il
giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura pe-
nale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l’accertamento della causa di incandidabilità inter-
viene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessa-
ta, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede
immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera
interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per
quest’ultimo l’assenza delle condizioni soggettive di incandi-
dabilità di cui all’articolo 1.
4. (Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento
europeo spettante all’Italia). 1. Non possono essere candidati
e non possono comunque ricoprire la carica di membro del
Parlamento europeo spettante all’Italia coloro che si trovano
nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall’articolo 1.
5. (Accertamento ed operatività dell’incandidabilità in oc-
casione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia). 1. L’accertamento della condizione di in-
candidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento euro-
peo spettanti all’Italia comporta la cancellazione dalla lista
dei candidati.
2. L’accertamento dell’incandidabilità è svolto, in occa-
sione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il
termine per la loro ammissione, dall’ufficio elettorale circo-
scrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive atte-
stanti l’insussistenza della condizione di incandidabilità di
cui all’articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell’arti-
colo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di
incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga co-
munque in possesso comprovanti la condizione di limitazione
del diritto di elettorato passivo di cui all’articolo 1.
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