D.L. 30 dicembre 2013, n. 150

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leg
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute
dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del
danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per
cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai accertati dall’ISTAT intervenuta negli anni
dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa
annua di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con de-
creto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle f‌inanze, sono determinati i
criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.
130. - 426. (Omissis)
427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato intermini-
steriale di cui all’articolo 49 bis, comma 1, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Com-
missario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo
e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono
adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di
ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per
beni e servizi, nonchè di ottimizzazione dell’uso degli immobili
tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione
della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non
inferiore a 600 milioni di euro nell’anno 2015 e a 1.310 milioni
di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre
mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione
annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misu-
re di cui al primo periodo. Nell’ambito del ridimensionamento di
cui al presente comma, nonchè al f‌ine di conseguire un risparmio
di spesa a carico dell’amministrazione e degli utenti, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modif‌i-
cazioni, sono adottate misure volte all’unif‌icazione, in un unico
archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà
e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel
pubblico registro automobilistico e nell’archivio nazionale dei
veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all’adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all’indivi-
duazione delle relative procedure.
428. - 443. (Omissis).
444. Al f‌ine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico
dello stato di previsione del Ministero dell’interno, entro tren-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le
depositerie autorizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive
modif‌icazioni, a seguito dell’applicazione di misure di sequestro
e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche
se non conf‌iscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di
acquirenti.
Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello
ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla docu-
mentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco
provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura --
Uff‌icio territoriale del Governo competente per territorio, in cui,
per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identif‌icativi del
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui
al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati
nell’articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può
assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmen-
te alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con
conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello
Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con
la pubblicazione dell’elenco, con l’avviso che, in caso di mancata
assunzione della custodia, si procederà all’alienazione del veico-
lo alla depositeria, anche ai soli f‌ini della rottamazione, ai sensi
delle disposizioni dei commi da 446 a 449.
446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la
Prefettura - Uff‌icio territoriale del Governo notif‌ica al soggetto
titolare del deposito l’atto recante la determinazione all’alie-
nazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corri-
spettivo cumulativo. L’alienazione si perfeziona, anche con ef-
fetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice
civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla
Prefettura -- Uff‌icio territoriale del Governo, entro e non oltre i
quindici giorni successivi alla notif‌ica. L’alienazione è comunica-
ta dalla Prefettura -- Uff‌icio territoriale del Governo al pubblico
registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle
iscrizioni, senza oneri.
447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’interno, di
concerto con l’Agenzia del demanio, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
def‌inite le modalità dell’alienazione e delle attività ad essa fun-
zionali e connesse. Il corrispettivo dell’alienazione è determina-
to dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il
totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e
delle condizioni dei veicoli, dell’ammontare delle somme dovute
al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custo-
dia, nonchè degli eventuali oneri di rottamazione che possono
gravare sul medesimo soggetto.
448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo
modif‌icazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
449. La somma eventualmente ricavata dall’alienazione è
depositata, sino alla def‌inizione del procedimento in relazione
al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo
conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di conf‌i-
sca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso
la somma depositata è restituita all’avente diritto.
450. All’attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con
le risorse umane, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.
451. All’articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui
f‌icazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè a interventi
per il f‌inanziamento del trasporto pubblico locale e».
452. - 749. (Omissis).
IX
D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 304 del
30 dicembre 2013).
(Estratto)
5. (Proroga di termini in materia di politiche agricole alimen-
tari e forestali). 1 . (Omissis).
2. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modif‌icazioni, le parole “28 febbraio 2013”
sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014” e le parole: “1°
gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”.

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