D.L. 21 maggio 2013, n. 54
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leg
4/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “120 milioni di
euro per l’anno 2014”.
5. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il
comma 228 è abrogato.
III
D.M. 18 aprile 2013. Aggiornamento dei coefficienti per
la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’ar-
ticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, agli effetti dell’imposta municipale pro-
pria (IMU) dovuta per l’anno 2013 (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 75 del 26 aprile 2013).
1. (Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valo-
re contabile). 1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta
municipale propria dovuta per l’anno 2013, per la deter-
minazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, com-
ma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i
coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti
misure: per l’anno 2013 = 1,03; per l’anno 2012 = 1,05; per
l’anno 2011 = 1,09; per l’anno 2010 = 1,11; per l’anno 2009
= 1,12; per l’anno 2008 = 1,16; per l’anno 2007 = 1,20; per
l’anno 2006 = 1,23; per l’anno 2005 = 1,27; per l’anno 2004
= 1,34; per l’anno 2003 = 1,39; per l’anno 2002 = 1,44; per
l’anno 2001 = 1,47; per l’anno 2000 = 1,52; per l’anno 1999
= 1,54; per l’anno 1998 = 1,57; per l’anno 1997 = 1,61; per
l’anno 1996 = 1,66; per l’anno 1995 = 1,71; per l’anno 1994
= 1,76; per l’anno 1993 = 1,79; per l’anno 1992 = 1,81; per
l’anno 1991 = 1,85; per l’anno 1990 = 1,94; per l’anno 1989
= 2,02; per l’anno 1988 = 2,11; per l’anno 1987 = 2,29; per
l’anno 1986 = 2,46; per l’anno 1985 = 2,64; per l’anno 1984
= 2,81; per l’anno 1983 = 2,99; per l’anno 1982 e anni pre-
cedenti = 3,17.
IV
D.L. 21 maggio 2013, n. 54. Interventi urgenti in tema
di sospensione dell’imposta municipale propria, di ri-
finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato pres-
so le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli
stipendi dei parlamentari membri del Governo (Gazzet-
ta Ufficiale Serie gen. - n. 117 del 21 maggio 2013).
1. (Disposizioni in materia di imposta municipale pro-
pria). 1. Nelle more di una complessiva riforma della di-
sciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobi-
liare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare
l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e
locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del
reddito di impresa dell’imposta municipale propria relati-
va agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’an-
no 2013 il versamento della prima rata dell’imposta mu-
nicipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti
categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi
i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pub-
blica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo
13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all’anticipazione di teso-
reria di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l’anno 2013,
dall’articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre
2013, di un importo, come risultante per ciascun comune,
dall’allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta muni-
cipale propria ad aliquota di base o maggiorata se delibe-
rata dai comuni, per l’anno medesimo con riferimento alle
abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta muni-
cipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai
comuni per l’anno medesimo, con riferimento agli immo-
bili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’at-
tivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno,
con modalità e termini fissati con decreto del Ministero
dell’interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto.
4. All’onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di
euro per l’anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante
utilizzo dei risparmi derivanti dall’articolo 3 e quanto a 5,1
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. (Clausola di salvaguardia). 1. La riforma di cui all’arti-
colo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi pro-
grammatici primari indicati nel Documento di economia
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