D.L. 21 maggio 2013, n. 54

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leg
4/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “120 milioni di
euro per l’anno 2014”.
comma 228 è abrogato.
III
D.M. 18 aprile 2013. Aggiornamento dei coeff‌icienti per
la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’ar-
ticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, agli effetti dell’imposta municipale pro-
pria (IMU) dovuta per l’anno 2013 (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 75 del 26 aprile 2013).
1. (Aggiornamento dei coeff‌icienti per i fabbricati a valo-
re contabile). 1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta
municipale propria dovuta per l’anno 2013, per la deter-
minazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, com-
ma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i
coeff‌icienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti
misure: per l’anno 2013 = 1,03; per l’anno 2012 = 1,05; per
l’anno 2011 = 1,09; per l’anno 2010 = 1,11; per l’anno 2009
= 1,12; per l’anno 2008 = 1,16; per l’anno 2007 = 1,20; per
l’anno 2006 = 1,23; per l’anno 2005 = 1,27; per l’anno 2004
= 1,34; per l’anno 2003 = 1,39; per l’anno 2002 = 1,44; per
l’anno 2001 = 1,47; per l’anno 2000 = 1,52; per l’anno 1999
= 1,54; per l’anno 1998 = 1,57; per l’anno 1997 = 1,61; per
l’anno 1996 = 1,66; per l’anno 1995 = 1,71; per l’anno 1994
= 1,76; per l’anno 1993 = 1,79; per l’anno 1992 = 1,81; per
l’anno 1991 = 1,85; per l’anno 1990 = 1,94; per l’anno 1989
= 2,02; per l’anno 1988 = 2,11; per l’anno 1987 = 2,29; per
l’anno 1986 = 2,46; per l’anno 1985 = 2,64; per l’anno 1984
= 2,81; per l’anno 1983 = 2,99; per l’anno 1982 e anni pre-
cedenti = 3,17.
IV
D.L. 21 maggio 2013, n. 54. Interventi urgenti in tema
di sospensione dell’imposta municipale propria, di ri-
f‌inanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di
proroga in materia di lavoro a tempo determinato pres-
so le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli
stipendi dei parlamentari membri del Governo (Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 117 del 21 maggio 2013).
1. (Disposizioni in materia di imposta municipale pro-
pria). 1. Nelle more di una complessiva riforma della di-
sciplina dell’imposizione f‌iscale sul patrimonio immobi-
liare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui
rif‌iuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare
l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e
locale, e la deducibilità ai f‌ini della determinazione del
reddito di impresa dell’imposta municipale propria relati-
va agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’an-
no 2013 il versamento della prima rata dell’imposta mu-
nicipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti
categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi
i fabbricati classif‌icati nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pub-
blica, comunque denominati, aventi le stesse f‌inalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo
13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modif‌icazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all’anticipazione di teso-
reria di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modif‌icato, per l’anno 2013,
dall’articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, è ulteriormente incrementato f‌ino al 30 settembre
2013, di un importo, come risultante per ciascun comune,
dall’allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta muni-
cipale propria ad aliquota di base o maggiorata se delibe-
rata dai comuni, per l’anno medesimo con riferimento alle
abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta muni-
cipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai
comuni per l’anno medesimo, con riferimento agli immo-
bili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’at-
tivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno,
con modalità e termini f‌issati con decreto del Ministero
dell’interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto.
4. All’onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di
euro per l’anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
2004, n. 282, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante
utilizzo dei risparmi derivanti dall’articolo 3 e quanto a 5,1
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai f‌ini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle f‌inanze per l’anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. (Clausola di salvaguardia). 1. La riforma di cui all’arti-
colo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi pro-
grammatici primari indicati nel Documento di economia

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