D.L. 21 giugno 2013, n. 69

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leg
Arch. loc. e cond. 4/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
il calcolo per il versamento della prima rata deve essere
effettuato tenendo conto, innanzitutto, del moltiplicatore
elevato a 65 per i fabbricati classif‌icati nel gruppo cata-
stale D, ad eccezione di quelli classif‌icati nella categoria
catastale D/5.
Si deve, inoltre, precisare che, in coerenza con le citate
esigenze di semplif‌icazione, e, in considerazione della
formulazione dell’emendamento in via di approvazione, i
contribuenti applicano in ogni caso l’aliquota vigente nei
dodici mesi dell’anno precedente per la fattispecie in que-
stione, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore
a quella standard stabilita dal citato art. 1, comma 380,
lett. f), della legge n. 228 del 2012.
Ovviamente, in sede di versamento della seconda rata
dell’IMU, i contribuenti dovranno applicare l’aliquota del-
lo 0,76% o quella eventualmente elevata dai comuni per
l’anno 2013, in virtù della lett. g) del citato comma 380.
Si fa, altresì, presente che, con risoluzione n. 33/E del
21 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi
codici tributo per il versamento dell’IMU relativa a tale
tipologia di fabbricati.
2. Immobili assimilati alle abitazioni principaliÉ sta-
to chiesto, inoltre, di chiarire se il provvedimento recante
la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU
sull’abitazione principale e relative pertinenze riguardi
anche i casi in cui i comuni abbiano “assimilato all’abita-
zione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle
case di riposo e dei residenti all’estero”. Al riguardo, si
fa presente che l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del
2011, attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con
regolamento, “direttamente adibita ad abitazione princi-
pale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la resi-
denza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di pro-
prietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata”. Pertanto, considerata la f‌inalità del legislatore di
assicurare, comunque, un regime di favore per l’abitazione
principale e relative pertinenze, si deve concludere che,
sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per
l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata
nel 2012 e non è stata modif‌icata nel 2013, l’assimilazione
in questione determina l’applicazione delle agevolazioni
previste per l’abitazione principale e relative pertinenze,
compresa, quindi, la sospensione del pagamento della
prima rata dell’IMU. 3. Immobile assegnato all’ex coniuge
É stato chiesto se ricadono nella sospensione della prima
rata dell’IMU due unità immobiliari destinate ad abitazio-
ne principale, la prima dall’ex coniuge assegnatario e la
seconda dall’altro coniuge non assegnatario. Si ricorda, a
questo proposito, che il comma 12-quinquies dell’art. 4 del
D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli
f‌ini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa
coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni
caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abita-
zione”seguito di provvedimento di separazione legale, an-
nullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo
di diritto di abitazione”Tale assetto normativo comporta
che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e rela-
tive pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario
della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di
abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies del D. L.
n 16 del 2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento
della prima rata dell’IMU. Ovviamente, la sospensione
opera anche a favore del coniuge non assegnatario rela-
tivamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione
principale.
VI
D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 144 del 21 giugno 2013).
(Estratto)
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
30. (Semplif‌icazioni in materia edilizia). 1. Fermo re-
stando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Te-
sto Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono
apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo,
le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola
“antisismica” sono aggiunte le seguenti: «nonchè quelli
volti al ripristino di edif‌ici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè
sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rima-
ne fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a
42 e successive modif‌icazioni, gli interventi di demolizione
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edif‌ici crol-
lati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma
dell’edif‌icio preesistente.»;
b) all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole
da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c) all’articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: “del-
la sagoma,” sono soppresse; dopo le parole «comportino
mutamenti della destinazione d’uso» sono aggiunte le se-

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