D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218

Pagine244-246
244
leg
2/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
dell’esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di am-
missione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro
provvedimento incidente sulla libertà personale del condan-
nato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.
4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condan-
nato non possa benef‌iciare del provvedimento richiesto, il
Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il tra-
sferimento del condannato in altro Stato.
19. (Informazioni alla Corte penale internazionale).
1. Quando il condannato é deceduto o evaso, il Ministro della
giustizia ne informa immediatamente la Corte penale inter-
nazionale.
2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte pena-
le internazionale due mesi prima della data di scarcerazione
del condannato per espiazione della pena.
3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante
che concerne il condannato sono tempestivamente comuni-
cati alla Corte penale internazionale.
20. (Luogo di detenzione). 1. Per i delitti previsti dalla pre-
sente legge, la detenzione sia per f‌ini cautelari che in espia-
zione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un
istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, confor-
memente alle disposizioni vigenti in materia.
21. (Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di ripara-
zione). 1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle
sanzioni previste nell’articolo 77, paragrafo 2, dello statuto
sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformi-
tà a quanto in esse stabilito.
2. La corte d’appello di Roma, su richiesta del procuratore
generale presso la medesima corte, provvede all’esecuzione
della conf‌isca dei prof‌itti, beni o averi disposta dalla Corte
penale internazionale.
3. Quando non é possibile eseguire la misura di cui al
comma 2, la corte d’appello di Roma dispone la conf‌isca per
equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il
condannato abbia la disponibilità anche per interposta perso-
na f‌isica o giuridica.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 676 del codice di procedura
penale.
5. Le somme, i beni e le utilità conf‌iscati sono messi a
disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro
della giustizia, secondo modalità individuate con decreto del-
lo stesso Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle f‌inanze, da adottare ai sensi dell’artico-
lo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il
risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi
degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le for-
me e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.
22. (Consultazioni con la Corte penale internazionale per
l’esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e
degli ordini di riparazione). 1. Se, a seguito di richiesta di
sequestro o di conf‌isca di beni o di esecuzione degli ordini di
riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle
persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e
85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale,
insorgono diff‌icoltà nell’esecuzione, il procuratore genera-
le presso la corte d’appello di Roma ne informa preventiva-
mente il Ministro della giustizia per l’avvio delle procedure
di consultazione anche ai f‌ini della conservazione dei mezzi
di prova.
23. (Disposizioni in materia di giurisdizione). 1. Per i f‌ini
di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti
in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giuri-
sdizione penale militare.
2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare,
le funzioni degli uff‌ici giudiziari previste dalla presente legge
sono esercitate dai corrispondenti uff‌ici giudiziari militari.
3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni
attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono
esercitate d’intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la
competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto
attiene all’ordinamento penitenziario militare.
24. (Clausola di neutralità f‌inanziaria). 1. All’attuazione
della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
IV
D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218. Disposizioni integrative
159, recante codice delle leggi antimaf‌ia e delle misure
di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di
documentazione antimaf‌ia, a norma degli articoli 1 e 2,
della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 290 del 13 dicembre 2012).
CAPO I
DISPOSIZIONI CORRETTIVE
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
E DI RILASCIO
DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
1. (Modif‌iche in materia di assistenza legale alla procedura
di amministrazione dei beni sequestrati o conf‌iscati). 1. Al-
successive modif‌icazioni, il comma 1 è sostituito dal seguen-
te: «1. L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e
la difesa dell’amministratore giudiziario nelle controversie,
anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni seque-
strati, qualora l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca
l’opportunità.».
2. (Modif‌iche in materia di situazioni relative ai tentativi di
inf‌iltrazione maf‌iosa e soggetti sottoposti alla verif‌ica anti-
successive modif‌icazioni, sono apportate le seguenti modif‌i-
cazioni:
a) all’articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguen-
te: «4 bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato e deve essere comuni-
cata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica pro-
cedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richie-
denti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in
cui hanno residenza o sede le persone f‌isiche, le imprese, le
associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e
subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT