D.L. 10 dicembre 2013, n. 136

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leg
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
V
Provv. (Ivass) 3 dicembre 2013, n. 12. Disposizioni relative
alla prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A o B del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
- modif‌iche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 289 del 10 dicembre 2013).
1. (Modif‌iche agli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del
16 ottobre 2006). 1. L’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre 2006 è modif‌icato come segue:
- al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «e consiste in
un esame scritto ed in uno orale. Per le persone f‌isiche iscritte
nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti
alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la ses-
sione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto»;
- al comma 4 le parole «L’esame scritto è articolato in quesiti
a risposta multipla e verte sulle seguenti materie» sono sostitui-
te dalle parole: «La prova di idoneità consiste in un esame scritto
articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti
materie»;
- al comma 5 le parole «l’esame scritto» sono sostituite dalle
parole: «la prova di idoneità»;
- al comma 5 bis le parole «l’esame scritto» sono sostituite
dalle parole: «la prova di idoneità»;
- il comma 6 è abrogato;
- al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «sia nel-
l’esame scritto che nell’esame orale. I candidati che sostengono
esclusivamente l’esame scritto ai sensi del comma 1 sono consi-
derati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta
centesimi».
2. L’art. 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è
modif‌icato come segue:
- al comma 3 le parole «dell’esame scritto» sono sostituite dal-
le parole: «della prova di idoneità» e le parole «degli esami scritti
e orali» sono sostituite dalle parole: «della prova di idoneità».
2. (Entrata in vigore). 1. Il presente provvedimento entra in vi-
gore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
3. (Pubblicazione). 1. Il presente regolamento è pubblicato nella
Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana e nel Bollettino del-
l’IVASS. È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Istituto.
VI
D.L. 10 dicembre 2013, n. 136. Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire
lo sviluppo delle aree interessate (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 289 del 10 dicembre 2013).
(Estratto)
3. (Combustione illecita di rif‌iuti). 1. Dopo l’articolo 256 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 256 bis. (Combustione illecita di rif‌iuti). - 1. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rif‌iuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in
aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rif‌iuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte
di cui all’articolo 255, comma 1, in funzione della successiva
combustione illecita di rif‌iuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al com-
ma 1 siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o
comunque di un’attività organizzata.
4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono com-
messi in territori che, al momento della condotta e comunque
nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da di-
chiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rif‌iuti ai sensi
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei de-
litti di cui al comma 1 sono conf‌iscati ai sensi dell’articolo 259,
il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi
che l’uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un
proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna
o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale consegue la conf‌isca dell’area sulla quale è
commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe
al reato, fatti salvi gli obblighi di bonif‌ica e ripristino dello stato
dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rif‌iuti di cui all’articolo 184,
comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania, nell’ambito delle
operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritaria-
mente f‌inalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità orga-
nizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell’ambito
delle risorse f‌inanziarie disponibili, di personale militare delle
Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti auto-
rità militari ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
4. (Modif‌iche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). 1. Al-
l’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo
il comma 3 bis, è aggiunto il seguente: «3 ter. Quando esercita
l’azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale com-
portanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il pubblico
ministero informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono
verif‌icati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un
concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroa-
limentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della
salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Il pubblico ministero, nell’informazione, indica le norme di
legge che si assumono violate anche quando il soggetto sottopo-
sto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato
arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautela-
re. Le sentenze e i provvedimenti def‌initori di ciascun grado di
giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del
giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle ammini-
strazioni indicate nei primi due periodi del presente comma».
VII
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Interventi urgenti di avvio del
piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbli-
che ed EXPO 2015 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 300 del 23
dicembre 2013).
(Estratto)
8. (Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto). 1. Al de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modif‌ica-
zioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apporta-
te le seguenti modif‌icazioni:

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