D.L. 10 dicembre 2013, n. 136

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Arch. nuova proc. pen. 2/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 10 dicembre 2013, n. 136. Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire
lo sviluppo delle aree interessate (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 289 del 10 dicembre 2013), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 6 febbraio 2014, n. 6 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 32
dell’ 8 febbraio 2014).
(Estratto)
4. (Modif‌iche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). 1. Al-
l’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il
comma 3 bis, è aggiunto il seguente:
«3 ter. Quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti
dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o
un pregiudizio per l’ambiente, il pubblico ministero informa il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verif‌icati. Qualora i
reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla
tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico
ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministe-
ro, nell’informazione, indica le norme di legge che si assumono
violate. Le sentenze e i provvedimenti def‌initori di ciascun grado
di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria
del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle ammi-
nistrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma.
I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai
periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, possono
essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento
penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di mag-
giore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la
chiusura di impianti, l’uff‌icio competente, nei casi di particolare
complessità dell’accertamento dei fatti addebitati, può sospen-
dere il procedimento amministrativo f‌ino al termine di quello
penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.».
II
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146. Misure urgenti in tema di tutela
dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata
della popolazione carceraria (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
300 del 23 dicembre 2013), convertito, con modif‌icazioni, nella
L. 21 febbraio 2014, n. 10 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - 43 del
21 febbraio 2014).
(Estratto)
1. (Modif‌iche al codice di procedura penale). 1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di ap-
provazione del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 275 bis, comma 1, primo periodo, le parole “se
lo ritiene necessario” sono sostituite dalle seguenti parole: “salvo
che le ritenga non necessarie”.
b) all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1 bis, il tribu-
nale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magi-
strato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti
dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tenden-
za a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell’interessato, del difensore o di uff‌icio, a norma dell’articolo
666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell’identità f‌isica di
una persona, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.»;
c) all’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
comma:
«1 bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti
alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e
della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle ma-
terie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione
sull’esito dell’aff‌idamento in prova al servizio sociale, anche in
casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.».
2. L’eff‌icacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a),
è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana della legge di conver-
sione del presente decreto.
2. (Modif‌iche al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di
condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di
lieve entità). 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:
«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i
mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qua-
lità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le
pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro
3.000 a euro 26.000.»;
b) all’articolo 94, il comma 5 è abrogato.
1 bis. All’articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di pro-
cedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».
1 ter. All’articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte,
in f‌ine, le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui all’articolo
73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modif‌icazioni».
3. (Modif‌iche all’ordinamento penitenziario). 1. Alla legge 26
luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) l’articolo 35 è così sostituito:
«Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono
rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

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