D.L. 1 luglio 2013, n. 78

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leg
9/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II
D.L. 1 luglio 2013, n. 78. Disposizioni urgenti in materia di
esecuzione della pena (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 153 del
2 luglio 2013) , convertito, con modif‌icazioni, nella L. 9 agosto
2013, n. 94 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 193 del 9 agosto
2013).
1. (Modif‌iche al codice di procedura penale in vigore dal 3 lu-
glio 2013). 1. Al codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
0a) all’articolo 280, comma 2:
1) la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
2) sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti parole: “e per il delitto
di f‌inanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della leg-
ge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modif‌icazioni”;
0b) all’articolo 274, comma 1, lettera c) , secondo periodo,
sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti parole: “ovvero, in caso di cu-
stodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
a) all’articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo
da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della
persona offesa dal reato.»;
a bis) all’articolo 386, comma 3, dopo le parole: “il relativo
verbale” sono inserite le seguenti: “, anche per via telematica”;
b) all’articolo 656 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4 bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b) , quan-
do la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste
dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emet-
tere l’ordine di esecuzione, previa verif‌ica dell’esistenza di pe-
riodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza aff‌inchè provveda all’eventuale applicazione della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede
senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69 bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si
applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’artico-
lo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4 ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di
esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4 bis,
trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per
la decisione sulla liberazione anticipata.
4 quater. Nei casi previsti dal comma 4 bis, il pubblico mini-
stero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la
decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni»
sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall’ar-
ticolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) nella lettera a) , le parole da: “624 . . .” f‌ino a: “. . . dall’ar-
ticolo 625” sono sostituite dalle seguenti: “572, secondo comma,
612 bis, terzo comma” e le parole da: “e per i delitti . . .” f‌ino a: “. .
. del medesimo codice,” sono soppresse;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da esegui-
re,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare
determinata ai sensi del comma 4 bis non supera i limiti indicati
dal comma 5,».
1 bis. (Modif‌ica al codice penale in materia di atti persecutori).
1. All’articolo 612 bis, primo comma, del codice penale, le parole:
“a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “a cinque anni”.
2. 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
a) all’articolo 21, dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
“4 ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere asse-
gnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito,
tenendo conto anche delle loro specif‌iche professionalità e atti-
tudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità
in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni,
le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche
internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a pre-
stare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno
delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L’attività
è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esi-
genze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e
degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma
i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416 bis del
codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condi-
zioni previste dallo stesso articolo ovvero al f‌ine di agevolare l’at-
tività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto
compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legi-
slativo 28 agosto 2000, n. 274”
a bis) all’articolo 30 ter, comma 2, la parola: “venti” è sosti-
tuita dalla seguente: “trenta” e la parola: “sessanta” è sostituita
dalla seguente: “cento”;
a ter) all’articolo 30 ter, comma 4, le lettere a) e b) sono so-
stituite dalle seguenti: “a) nei confronti dei condannati all’arre-
sto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se con-
giunta all’arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione
superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c) ,
dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena”;
b) all’articolo 47 ter, sono apportate le seguenti modif‌icazio-
ni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1 bis, nel secondo periodo, le parole: “e a quelli
cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto
comma, del codice penale” sono soppresse;
3) l comma 1 quater è sostituito dal seguente: «1 quater.
L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta,
dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei
casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di
cui ai precedenti commi 01, 1, 1 bis e 1 ter è rivolta al magistrato
di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della
misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 47, comma 4.»;
4) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La condanna per
il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve
entità, importa la revoca del benef‌icio»;
c) l’articolo 50 bis è abrogato;
d) (soppressa).
3. (Modif‌iche al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 1. Nell’articolo 73
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modif‌icazioni, dopo
il comma 5 bis, è aggiunto il seguente:
«5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica an-
che nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5,

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