D.L. 20 giugno 2012, n. 79

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Arch. loc. e cond. 4/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazio-
ni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se
entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.
8. Gli adempimenti specif‌ici delle imprese agricole connessi
a scadenze di registrazione in attuazione di normative comu-
nitarie, statali o regionali in materia di identif‌icazione e regi-
strazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro
movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in
stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modif‌icazioni, D.M.
16 maggio 2007), nonchè registrazioni dell’impiego del farmaco
(D.Lgs.158/2006 e D.Lgs. 193/2006) che ricadono nell’arco tem-
porale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novem-
bre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese
di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte
entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 119
del 2003, sono sospesi f‌ino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati
inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri
temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli
obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di
aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed al-
l’Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti
nei Comuni interessati dall’evento sismico - ai sensi dell’articolo
75 del Reg. CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all’aiuto
anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previ-
sti.
12. In applicazione dell’articolo 47 del Reg. CE 1974/2006,
ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall’evento
sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli im-
pegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo
Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o
parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la co-
municazione all’autorità competente, prevista dai sopracitati
articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da
parte dell’autorità preposta della sussistenza di cause di forza
maggiore. In caso di rilevate inadempienze l’Amministrazione
competente attiverà d’uff‌icio l’accertamento del nesso di causa-
lità tra l’evento calamitoso e l’inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere f‌ino al 31 di-
cembre 2012 l’attività di somministrazione pasti e bevande in de-
roga ai limiti previsti all’articolo 6 della Legge Regionale Emilia
Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi
ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione
Emilia-Romagna, per consentire l’impegno degli apparati tecnici
delle strutture competenti in materia sismica nell’attività di ri-
levamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, f‌ino
al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l’obbligo di acquisire,
prima dell’inizio lavori, l’autorizzazione sismica prescritta dal-
l’art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale
applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo
riguardante le strutture.
V
D.L. 20 giugno 2012, n. 79. Misure urgenti per garantire la si-
curezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Ammini-
strazione dell’interno, nonchè in materia di Fondo nazionale
per il Servizio civile (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 142 del
20 giugno 2012).
(Estratto)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
2. (Comunicazione della cessione di fabbricati). 1. La registra-
zione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di
fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registra-
zione in termine f‌isso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di
comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 18 maggio
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei con-
tratti di cui al comma 1, nonchè dei contratti di trasferimento
aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di
cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai f‌ini di cui all’articolo 12
del decreto legge n. 59 del 1978, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al
Ministero dell’interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato
o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale,
non soggetto a registrazione in termine f‌isso, l’obbligo di comuni-
cazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’ar-
ticolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere as-
solto anche attraverso l’invio di un modello informatico approva-
to con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne
stabilisce altresì le modalità di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui al-
l’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma
3 sono def‌inite le modalità di trasmissione della predetta comu-
nicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico
approvato con il medesimo decreto.
5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma
6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.

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