D.L. 6 giugno 2012, n. 74
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4/2012 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
IV
D.L. 6 giugno 2012, n. 74. Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 del 7 giugno 2012).
(Estratto)
CAPO I
INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA
8. (Sospensione termini amministrativi, contributi previden-
ziali ed assistenziali). 1. In aggiunta a quanto disposto dal decre-
to del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9
della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che
la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento
delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto
decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all’entrata in vigore
del presente decreto legge, sono regolarizzati entro il 30 settem-
bre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì
sospesi fino al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo
29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della ri-
scossione, nonchè i termini di prescrizione e decadenza relativi
all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti
locali e della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed
extragricoli;
5) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita loca-
zione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi
a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello
Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pub-
blici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano
in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscri-
zione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione
previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonchè la richiesta
di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento
della relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto
all’Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto
alle province per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 216,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle
banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti negli elen-
chi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con
la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese
concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonchè alla
base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Gli
eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da conside-
rarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice
civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e
delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga
sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per con-
tratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti
o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili
strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana-
le o professionale svolta nei medesimi edifici.
2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua
e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione,
con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorre-
re dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture
emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione
al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le
utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni
dalla data di conversione in legge del presente decreto, l’auto-
rità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì
le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono
stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevo-
lazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate
nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità
per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a stru-
menti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal si-
sma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente
o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva rico-
struzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino
all’anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo preceden-
te sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva rico-
struzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il
31 dicembre 2014.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza
sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche
effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazio-
ni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei
comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti
non operanti nel territorio.
5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 mag-
gio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazio-
ni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni
obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli
connessi al lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da
considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218.
7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fab-
bricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012,
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