D.L. 23 dicembre 2013, n. 145

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1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
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2. Al comma 1, dell’articolo 11 quinquies del decreto legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modi-
f‌icazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole “i beni immobili ad uso
non”, è inserita la seguente: “prevalentemente”;
b) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’autoriz-
zazione all’operazione può ricomprendere anche immobili degli
enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati indi-
viduano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che
intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Mini-
stero dell’economia e delle f‌inanze per l’inserimento nel decreto
dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.
IV
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Interventi urgenti di avvio del
piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbli-
che ed EXPO 2015 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 300 del 23
dicembre 2013).
(Estratto)
1. (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica, in
materia di certif‌icazione energetica degli edif‌ici e di condomi-
nio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambienta-
le). 1. - 5. (Omissis).
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Uff‌iciale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento
ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime
transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto.
7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
i commi 3 e 3 bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti
di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di
immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di
edif‌ici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è
inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il condut-
tore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documen-
tazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione
della prestazione energetica degli edif‌ici; copia dell’attestato di
prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto,
tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In
caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti
sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la
sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione
di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non
eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la
contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finan-
za o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal
presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai f‌ini dell’ulteriore
corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo aven-
te causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica
altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3
bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in
vigore del presente decreto, purchè la nullità del contratto non
sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
9. La riforma della disciplina del condominio negli edif‌ici, di
cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di
formazione degli amministratori di condominio nonchè i criteri, i
contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica prevista dall’articolo 71 bis, primo comma,
lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile,
per come modif‌icato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile,
per come modif‌icato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le pa-
role «, per il contenimento del consumo energetico degli edif‌ici»
sono soppresse;
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per
come modif‌icato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le
parole: «nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza»
sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edif‌icio»;
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per
come modif‌icato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto,
in f‌ine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti
in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in
funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può
essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del
Codice civile, per come modif‌icato dalla legge 11 dicembre
2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le
seguenti: «L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assem-
blea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo
1136 del Codice».
V
L. 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014) (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 302 del
27 dicembre 2013).
(Estratto)
1. 1. - 48. (Omissis).
49. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10 bis. Per assicurare
il contrasto dell’evasione f‌iscale nel settore delle locazioni abi-
tative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono at-
tribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni
di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’arti-
colo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia
di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni
delle locazioni esistenti in ambito di edif‌ici condominiali».
50. All’articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In deroga a
quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di
locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente,
quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del

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