D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154
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Rivista penale 2/2014
Legislazione
e documentazione
D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154. Revisione delle dispo-
sizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’ar-
ticolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 5 dell’ 8 gennaio 2014).
(Estratto)
TITOLO II
MODIFICHE AI CODICI PENALE,
DI PROCEDURA PENALE
E DI PROCEDURA CIVILE
IN MATERIA DI FILIAZIONE
93. (Modifiche al codice penale in materia di filiazione).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a)all’articolo 19, primo comma, numero 6), le parole:
“potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “re-
sponsabilità genitoriale”;
b)all’articolo 32, secondo comma, le parole: “potestà
dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità
genitoriale”;
c)all’articolo 34, nella rubrica e nel testo dell’artico-
lo, le parole: “potestà dei genitori” e la parola: “potestà”,
ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “respon-
sabilità genitoriale”;
d)all’articolo 98, secondo comma, le parole: “potestà
dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità
genitoriale”;
e)all’articolo 111, secondo comma, la parola: “potestà”
è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
f)all’articolo 112, terzo comma, la parola: “potestà” è
sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
g)all’articolo 146, secondo comma, la parola: “potestà”
è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
h)all’articolo 147, terzo comma, la parola: “potestà” è
sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
i)all’articolo 540, primo comma, la parola: “illegitti-
ma” è sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio” e
la parola: “legittima” è sostituita dalle seguenti: “nel ma-
trimonio”; nel secondo comma, la parola: “illegittima” è
sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio”;
l)all’articolo 564, quarto comma, le parole: “potestà
dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità
genitoriale”;
m)nella rubrica dell’articolo 568 le parole: “fanciullo
legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalla
seguente: “figlio”; al primo comma le parole: “legittimo o
naturale riconosciuto” sono sostituite dalle seguenti “nato
nel matrimonio o riconosciuto”;
n)all’articolo 569, le parole: “potestà dei genitori” sono
sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
o)all’articolo 570, primo comma, le parole: “potestà dei
genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità
genitoriale”;
p)all’articolo 573, primo comma, le parole: “potestà
dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità
genitoriale”;
q)all’articolo 574, primo comma, le parole: “potestà dei
genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
“responsabilità genitoriale”;
r)all’articolo 574 bis, le parole: “potestà dei genitori”
e le parole: “potestà genitoriale”, ovunque presenti, sono
sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
s)all’articolo 583 bis, quarto comma, numero 1), le pa-
role: “potestà del genitore” sono sostituite dalle seguenti:
“responsabilità genitoriale”;
t)all’articolo 600 septies.2, primo comma, numero 1), le
parole: “potestà genitoriale” sono sostituite dalle seguenti:
“responsabilità genitoriale”;
u)all’articolo 609 nonies, primo comma, numero 1), le
parole: “potestà del genitore” sono sostituite dalle seguen-
ti: “responsabilità genitoriale”.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
108. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto legislati-
vo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.
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