D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32
Pagine | 549-549 |
549
leg
Rivista penale 5/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32. Attuazione della direttiva 2010/64/UE
sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 64 del 18 marzo 2014).
1. (Modifiche al codice di procedura penale). 1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4 bis. L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato
e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto
all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il di-
fensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’inter-
prete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;
b) l’articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Articolo 143 (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti
fondamentali) 1. L’imputato che non conosce la lingua italiana
ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente
dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter
comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il com-
pimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa.
Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le
comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogato-
rio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel
corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione
scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio
dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garan-
zia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che
dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza
preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti
penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di
essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere
le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche
su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente
alla sentenza.
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è
compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua
italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano.
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il
giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria
ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da inter-
pretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai
commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente
titolo. La prestazione dell’ufficio di interprete e di traduttore è
obbligatoria.».
2. (Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di proce-
dura penale). 1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
apportare le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione
della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e tra-
duzione.»;
b) all’articolo 68, comma 1, le parole: «dell’ordine o del colle-
gio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordine, del collegio ov-
vero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle
professioni non regolamentate».
3. (Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia).
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del ma-
gistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli inter-
preti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo 143
4. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si
provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazio-
ne di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante
corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodu-
labili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero
della giustizia.
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne
dà tempestiva comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione
delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
III
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39. Attuazione della direttiva 2011/93/
UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento ses-
suale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la
decisione quadro 2004/68/GAI (Gazzetta Ufficiale Serie gen. -
n. 68 del 22 marzo 2014).
1. (Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
ticolo 602 ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono
aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater,
600 quater.1. e 600 quinquies, la pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’as-
sociazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto
deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui
gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire
l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.»
2. All’articolo 609 ter del codice penale, al primo comma,
dopo il numero 5 quater) sono aggiunti i seguenti:
«5 quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte
di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’atti-
vità;
5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte,
un pregiudizio grave.».
3. All’articolo 609 quinquies del codice penale, dopo il secon-
do comma, è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata:
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA