D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24
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Rivista penale 5/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24. Attuazione della direttiva 2011/36/
UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di
esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI (Gazzetta Ufficiale Serie gen. -
n. 60 del 13 marzo 2014).
1. (Principi generali). 1. Nell’attuazione delle disposizioni del
presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una va-
lutazione individuale della vittima, della specifica situazione del-
le persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati,
gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravi-
danza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi
psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.
2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i diritti,
gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai
sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazio-
nale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e,
in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il
Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14
febbraio 1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al principio
di non respingimento.
2. (Modifiche al codice penale). 1. Al regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 600:
1) al primo comma, dopo le parole: «all’accattonaggio o
comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle
seguenti parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la
parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero
a sottoporsi al prelievo di organi»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di
una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabi-
lità,»;
b) l’articolo 601 è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque re-
cluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di
fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una
o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo
600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone,
mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o appro-
fittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica,
psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro
o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine
di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero
all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite
che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di
organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle
modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste
nei confronti di persona minore di età.».
3. (Modifica al codice di procedura penale). 1. Al decreto
apportata la seguente modifica: all’articolo 398, dopo il comma
5 bis è aggiunto il seguente comma:
«5 ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni
di cui al comma 5 bis quando fra le persone interessate all’as-
sunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di par-
ticolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si
procede.».
4. (Minori non accompagnati vittime di tratta). 1. I minori non
accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente in-
formati sui loro diritti, incluso l’eventuale accesso alla procedura
di determinazione della protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’inter-
no, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sus-
sistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l’età non sia
accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore
interesse del minore, si procede alla determinazione dell’età dei
minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una
procedura multidisciplinare di determinazione dell’età, condotta
da personale specializzato e secondo procedure appropriate che
tengano conto anche delle specificità relative all’origine etnica e
culturale del minore, nonchè, se del caso, all’identificazione dei
minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche.
Nelle more della determinazione dell’età e dell’identificazione,
al fine dell’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla
protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la me-
desima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta
nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consen-
ta di stabilire con certezza l’età dello stesso.
5. (Obblighi di formazione). 1. All’interno dei percorsi di for-
mazione realizzati dalle Amministrazioni competenti nell’ambi-
to della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici
moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri
umani per i pubblici ufficiali interessati.
6. (Diritto di indennizzo delle vittime di tratta). 1. All’articolo
12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni: dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato
all’indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.
2 ter. L’indennizzo è corrisposto nella misura di euro 1.500,00
per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie
annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a
qualunque titolo, da soggetti pubblici. In caso di insufficienza
delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, le richieste di
indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico del suc-
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