D.L. 30 novembre 2013, n. 133
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2/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
dere, per quest’ultimo soggetto, la configurazione di un’attività
professionale assimilabile a quelle previste e disciplinate dal
codice civile e, per ritornare all’avviso di codesta Camera, even-
tualmente protette da apposito albo professionale.
In aggiunta a tali considerazioni, inoltre, c’è da dire che se
detta attività è svolta saltuariamente o a titolo di passatempo, è
evidente che rientra nell’ambito di un’attività che non interessa
l’ufficio del Registro delle Imprese perché non può definirsi, nep-
pure in senso lato, un’attività imprenditoriale.
Altra questione è, invece, l’attività di amministratore di con-
domini svolta con organizzazione anche minima di mezzi (quali
attrezzature informatiche, eventuale personale, linee telefoni-
che dedicate, ecc.), al fine di trarne un utile e secondo criteri
di professionalità.
Trattasi, in questo caso, di attività in forma di impresa che
determina un conseguente obbligo di iscrizione al Registro delle
Imprese da realizzarsi in sede di autodenuncia da parte dell’am-
ministratore, ovvero coercitivamente ai sensi dell’art. 2190 c.c.,
nonché un’incompatibilità con quella di agente di affari in me-
diazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della legge n. 39/1989.
In estrema sintesi pertanto, tenuto conto che l’ammini-
stratore di condomini ha una qualificazione pluridimensionale
a seconda delle fattispecie, laddove venisse accertato l’esercizio
dell’attività in modo professionale ed abituale, ovvero imprendi-
torialmente, questa sarebbe incompatibile con l’esercizio dell’at-
tività di agenti di affari in mediazione.
Le considerazioni appena espresse lasciano comunque im-
pregiudicata ogni eventuale, diversa e/o aggiuntiva valutazione
da parte dei competenti uffici dei due Dicasteri cui la presente
nota è diretta per conoscenza.
II
D.L. 30 novembre 2013, n. 133. Disposizioni urgenti concer-
nenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca
d’Italia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 281 del 30 novembre
2013), convertito, con modificazioni, nella L. 29 gennaio 2014,
n. 5 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 23 del 29
gennaio 2014).
TITOLO I
DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI
1. (Abolizione della seconda rata dell’IMU). 1. Per l’anno 2013,
fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la
seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12 quinquies del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto leg-
ge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
d) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all’ar-
ticolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13,
comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni
agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli
di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine
di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’imposta
municipale propria di cui al comma 1 dell’articolo 13 del de-
creto legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata
dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di
risorse di euro 2.164.048.210,99 per l’anno 2013, di cui euro
2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordi-
nario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro
1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell’interno limitata-
mente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013,
nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto, pari
alla metà dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e
la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta
municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota
e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al
comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013
e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e
della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna
tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal
contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio
2014.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 28
febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo
nell’importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai
sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L’attribuzio-
ne, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avvie-
ne sulla base di una metodologia concordata con l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i
dati di gettito relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle
manovre effettuate dai comuni nell’anno 2013. L’attribuzione
deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi
comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi
del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammon-
tare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a
quanto ad esso spettante dall’applicazione delle aliquote e della
detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1
del presente articolo, deliberate o confermate per l’anno 2013,
l’eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle
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