D.L. 30 novembre 2013, n. 133

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1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
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leg
suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha
rif‌lessi sulla registrazione del relativo contratto. Si rammenta,
infatti, che ai sensi dell’articolo 38 del TUR “La nullità o l’an-
nullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la regi-
strazione e di pagare la relativa imposta”.
Resta fermo che qualora, in data successiva alla registrazione
del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l’atte-
stato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio
per conferire data certa all’attestazione), sono applicabili le di-
sposizioni previste, ai f‌ini dell’imposta di registro, dall’articolo 84
del TUR secondo cui “chiunque vi abbia interesse può richiedere
in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registra-
zione di un atto”.
In tale ipotesi, deve essere applicata l’imposta f‌issa di regi-
stro nella misura di euro 168, a prescindere dalla disciplina ap-
plicabile al contratto cui tale attestazione accede.
Si precisa, inf‌ine, che l’attestato di prestazione energetica,
allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione,
non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.
Va, infatti, considerato quanto previsto:
- dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, secondo cui “L’atte-
stato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto
di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica,
l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualif‌icazione ener-
getica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-
cumentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
- dall’articolo 37 del D.P.R. n. 445 del 2000, in base al quale
“Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esen-
ti dall’imposta di bollo”.
Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione
copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione
di conformità all’originale rilasciata da un pubblico uff‌iciale, va
applicata l’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00, per ogni
foglio, in virtù della disposizione contenuta nella nota 1 all’arti-
colo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che “Per le copie dichiarate
conformi, l’imposta, salva specif‌ica disposizione è dovuta indi-
pendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.
Le Direzioni regionali vigileranno aff‌inché i principi enun-
ciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uff‌ici
dipendenti.
III
D.L. 30 novembre 2013, n. 133. Disposizioni urgenti concernen-
ti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 281 del 30 novembre 2013) e
avviso di rettif‌ica in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 283 del 3
dicembre 2013.
TITOLO I
DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA
DI IMMOBILI PUBBLICI
1. (Abolizione della seconda rata dell’IMU). 1. Per l’anno 2013,
fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la
seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modif‌ica-
b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12 quinquies del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modif‌icazioni,
c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto leg-
ge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modif‌icazioni, dalla
d) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all’ar-
ticolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli pro-
fessionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13,
2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni
agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli
di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al f‌ine
di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’imposta
municipale propria di cui al comma 1 dell’articolo 13 del de-
creto legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata
dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di
risorse di euro 2.164.048.210,99 per l’anno 2013, di cui euro
2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordi-
nario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro
1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell’interno limitata-
mente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013,
nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto, pari
alla metà dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e
la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta muni-
cipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della
detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1
deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferio-
re, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detra-
zione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di
immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente,
in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle f‌inanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 28 feb-
braio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell’im-
porto complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla diffe-
renza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi
dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L’attribuzione, con
le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una metodologia concordata con l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di get-
tito relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle manovre
effettuate dai comuni nell’anno 2013. L’attribuzione deve, altresì,
tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con
riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1
dell’articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammon-
tare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a

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