D.L. 30 dicembre 2013, n. 150

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leg
Arch. loc. e cond. 2/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
pitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente
locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio
del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico per la verif‌ica prima della pubblicazione del
bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali
osservazioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il si-
stema idrico ai f‌ini della determinazione del valore di rimbor-
so da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti
dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di
cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato
1, nonché i rispettivi termini di cui all’articolo 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi.
16 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inve-
stitori indicati all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e
3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al
Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere
la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccag-
gio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo
5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo
5, comma 1, lettera b), numero 2), è indetta entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e il prezzo a base d’asta è determinato dal-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas in misura pari al costo
medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccag-
gio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto
a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai
quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per
il sistema del gas naturale. L’attestazione della quota di mercato
all’ingrosso di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto legi-
slativo n. 130 del 2010 è effettuata qualora il suo valore superi il
10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economi-
co di cui all’articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modif‌icazioni, può essere indicata la parte di spazio
di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a
un anno. All’articolo 34, comma 19, del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221, dopo le parole: “dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164,”.
16 ter. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto legge 31 gen-
naio 2007, n. 7, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, è sostituito dal seguente:
“2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete
nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all’ingrosso,
calcolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 ago-
sto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a
decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all’ob-
bligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas naturale
gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas
naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso
dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale
di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da
terminali di rigassif‌icazione di gas naturale liquefatto (GNL),
con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per
un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita
e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore def‌inito
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la
quale def‌inisce altresì le modalità per l’adempimento del suddet-
to obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi
dati all’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.
16 quater. Al f‌ine di dare impulso all’indizione delle gare
d’ambito per l’aff‌idamento del servizio di distribuzione del gas
naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori
uscenti anticipano alla stazione appaltante l’importo equiva-
lente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri
di gara, come riconosciuto dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell’11 ottobre 2012 e
230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori,
l’anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei
comuni dell’ambito territoriale di riferimento, come risultanti
dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati
nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La cor-
responsione dell’importo è effettuata a titolo di anticipo alla sta-
zione appaltante di cui all’articolo 2 del citato regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011
ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario su-
bentrante all’atto dell’avvenuta aggiudicazione del servizio, con
modalità def‌inite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
IV
D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 304
del 30 dicembre 2013), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 27
febbraio 2014, n. 15 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 49 del 28
febbraio 2014).
4. Proroga di termini in materia di infrastrutture e traspor-
ti. 1. - 7. (Omissis).
8. È prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, con-
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
Ai f‌ini della determinazione della misura dell’acconto dell’impo-
sta sul reddito delle persone f‌isiche dovuto per l’anno 2015 non
si tiene conto dei benef‌ici f‌iscali di cui all’articolo 2, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma,
pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modif‌icazioni,

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