D.L. 30 dicembre 2013, n. 151
Pagine | 109-109 |
Arch. loc. e cond. 1/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
109
leg
cipali e dell’istituzione della TASI; 3) dell’esigenza di limitare le
variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili
ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata
clausola di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato
entro i quindici giorni successivi;
d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota
di gettito dell’imposta municipale propria di spettanza comunale
di cui alla lettera a). A seguito dell’eventuale emanazione del de-
creto di cui al periodo precedente, è rideterminato l’importo da
versare all’entrata del bilancio dello Stato. L’eventuale differenza
positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versa-
ta al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le moda-
lità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
380 quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, il 10 per cento dell’importo attribuito ai comuni inte-
ressati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma
380 ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del
medesimo comma 380 ter, tra i comuni medesimi sulla base dei
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica pari-
tetica per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo
4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di
solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo
precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predet-
to comma 380 ter».
731. Per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di
500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte
dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abi-
tazione principale e delle pertinenze della stessa, nonchè dei fa-
miliari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nel-
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di
cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni
anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani
iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-
città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è
stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di
spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard
ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI, relativi
all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle
detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventual-
mente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della
TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno in-
trodotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.
732. - 749. (Omissis).
VI
D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 304 del
30 dicembre 2013).
(Estratto)
4. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).
1 - 7. (Omissis).
8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro
per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
VII
D.L. 30 dicembre 2013, n. 151. Disposizioni di carattere finan-
ziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di
enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture,
trasporti ed opere pubbliche nonchè a consentire interventi in
favore di popolazioni colpite da calamità naturali (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 304 del 30 dicembre 2013).
(Estratto)
1. (Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147). 1. (Omis-
sis).
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso
l’ultimo periodo;
b), c), d) (Omissis).
e) al comma 680, dopo le parole: “Alla stessa data del 24 gen-
naio 2014,”, sono inserite le seguenti: “fermo restando l’accerta-
mento delle relative somme nel 2013,”.
2. (Disposizioni in materia di immobili pubblici). 1. All’ articolo
dificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole “31 di-
cembre 2014” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014” e le
parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “180 giorni”.
2. - 3. (Omissis).
4. All’articolo 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le
parole: «nonchè dalle dichiarazioni di conformità catastale pre-
viste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
b) (Omissis).
5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto
articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001, e successive modifi-
che ed integrazioni, nonchè all’articolo 11 quinquies del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’attestato di prestazione
energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di
trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3
bis del medesimo articolo 6.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA