D.L. 23 dicembre 2013, n. 146

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Rivista penale 3/2014
Legislazione e
documentazione
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146. Misure urgenti in tema di tutela
dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata
della popolazione carceraria (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
300 del 23 dicembre 2013), convertito, con modif‌icazioni, nella
L. 21 febbraio 2014, n. 10 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - 43 del
21 febbraio 2014).
(Estratto)
1. (Modif‌iche al codice di procedura penale). 1. Al decreto del
provazione del codice di procedura penale, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 275 bis, comma 1, primo periodo, le parole “se
lo ritiene necessario” sono sostituite dalle seguenti parole: “salvo
che le ritenga non necessarie”.
b) all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1 bis, il tribu-
nale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magi-
strato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti
dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tenden-
za a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell’interessato, del difensore o di uff‌icio, a norma dell’articolo
666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell’identità f‌isica di
una persona, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.»;
c) all’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1 bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti
alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e
della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle ma-
terie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione
sull’esito dell’aff‌idamento in prova al servizio sociale, anche in
casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.».
2. L’eff‌icacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a),
è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana della legge di conver-
sione del presente decreto.
2. (Modif‌iche al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di
condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope
ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:
«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque com-
mette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la
modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione
da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;
b) all’articolo 94, il comma 5 è abrogato.
1 bis. All’articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di proce-
dura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».
1 ter. All’articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte,
in f‌ine, le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui all’articolo
73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modif‌icazioni».
3. (Modif‌iche all’ordinamento penitenziario). 1. Alla legge 26
luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) l’articolo 35 è così sostituito:
«Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono
rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al capo
del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Mini-
stro della giustizia;
2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato.»;
b) dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:
«35 bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento relati-
vo al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi de-
gli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi
di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo
666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di
sorveglianza f‌issa la data dell’udienza e ne fa dare avviso anche
all’amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ov-
vero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a) è
proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle
ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l’annulla-
mento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.
Nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la
sussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione
di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è
ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di
quindici giorni dalla notif‌icazione o comunicazione dell’avviso di
deposito della decisione stessa.
4 bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile
per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici
giorni dalla notif‌icazione o comunicazione dell’avviso di deposito
della decisione stessa.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più
soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di
procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato di
sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le dispo-
sizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di
adempimento, tenuto conto del programma attuativo predi-
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