D.L. 14 agosto 2013, n. 93

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leg
11/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II
D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè
in tema di protezione civile e di commissariamento delle pro-
vince (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 191 del 16 agosto 2013),
convertito, con modif‌icazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 242 del 15 ottobre 2013).
(Estratto)
CAPO I
PREVENZIONE E CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI GENERE
1. (Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti
persecutori). 1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in
f‌ine, il seguente numero:
«11 quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e
l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel
delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona
in stato di gravidanza.»
1 bis. Il secondo comma dell’articolo 572 del codice penale
è abrogato.
1 ter. All’articolo 609 ter, primo comma, del codice penale, il
numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni di-
ciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche
adottivo, il tutore.»
2. All’articolo 609 ter, primo comma, del codice penale, dopo
il numero 5 bis) sono aggiunti i seguenti:
«5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole
sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla
stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche
senza convivenza.».
2 bis. All’articolo 609 decies del codice penale sono apportate
le seguenti modif‌icazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «per il delitto previsto dal-
l’articolo 609 quater» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previ-
sti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne
o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli
572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un minorenne o da
uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore,
la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata
anche ai f‌ini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli
155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile».
2 ter. All’articolo 612, primo comma, del codice penale, le
parole: «f‌ino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «f‌ino a
euro 1.032».
3. All’articolo 612 bis del codice penale, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata
da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è com-
messo attraverso strumenti informatici o telematici»;
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «La remissione della querela può essere soltanto pro-
cessuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’artico-
lo 612, secondo comma.».
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.
38, le parole: “valuta l’eventuale adozione di provvedimenti” sono
sostituite dalle seguenti: “adotta i provvedimenti”.
4 bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, le parole: «di atti persecutori, di cui all’articolo 612 bis
del codice penale, introdotto dall’articolo 7» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se
relativo al materiale pornograf‌ico di cui all’articolo 600 quater.1,
600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies,
609 octies o 612 bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7.».
2. (Modif‌iche al codice di procedura penale e disposizioni concer-
nenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona). 1. Al co-
dice di procedura penale sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
0a) all’articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in f‌ine, i seguen-
ti periodi: «Al momento dell’acquisizione della notizia di reato il
pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona
offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì infor-
mata della possibilità dell’accesso al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
115, e successive modif‌icazioni.»;
0b) all’articolo 266, comma 1, dopo la lettera f ter) è aggiun-
ta la seguente: «f quater) delitto previsto dall’articolo 612 bis del
a) all’articolo 282 bis, comma 6, dopo la parola «571,» sono
inserite le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili
d’uff‌icio o comunque aggravate,», le parole «e 609 octies» sono
sostituite dalle seguenti: «, 609 octies e 612, secondo comma,» e
sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti parole: «, anche con le modali-
tà di controllo previste all’articolo 275 bis»;
a bis) all’articolo 282 quater, comma 1, è aggiunto, in f‌ine, il
seguente periodo: «Quando l’imputato si sottopone positivamen-
te ad un programma di prevenzione della violenza organizzato
dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del
servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice
ai f‌ini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2.»;
b) all’articolo 299:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 bis. I provve-
dimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli
articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei pro-
cedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla
persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della
polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste da-
gli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei pro-
cedimenti di cui al comma 2 bis del presente articolo, che non sia
stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere
contestualmente notif‌icata, a cura della parte richiedente ed a
pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in que-
st’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere
domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni
successivi alla notif‌ica, presentare memorie ai sensi dell’articolo
121. Decorso il predetto termine il giudice procede.»;
3) al comma 4 bis, è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo:
«La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste
dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei

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