CV144 - Allianz - Clausola Conciliazione Paritetica

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CV144 - ALLIANZ - CLAUSOLA
CONCILIAZIONE PARITETICA
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
CONSULTAZIONE IN MATERIA
DI CLAUSOLE VESSATORIE
Art. 37 bis del Codice del Consumo
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
e successive modif‌icazioni)
CV/144 Allianz – clausola conciliazione paritetica
Informata l’Autorità nella sua adunanza del 6 aprile
2016, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’art.
23, comma 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, prati-
che commerciali scorrette, violazione dei diritti dei con-
sumatori nei contratti, violazione del divieto di discrimi-
nazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con
delibera del 1° aprile 2015.
Il procedimento
In data 22 marzo 2016, è stato avviato il procedimento
CV/144 Allianz – clausola conciliazione paritetica nei con-
fronti di Allianz S.p.A. (di seguito, Allianz).
Il procedimento ha ad oggetto la clausola contenuta
nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la ven-
dita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto
Bonus/Malus che risultano utilizzati dal professionista nel
corso dell’anno 2015.
Settore economico interessato dall’istruttoria
Servizi di assicurazione auto.
Clausole oggetto di valutazione
Costituisce oggetto del presente procedimento la clau-
sola di seguito trascritta, limitatamente ai rapporti con-
trattuali tra l’impresa e i clienti consumatori: “Condizione
Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie
mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica:
Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto
– CARD, l’assicurato si impegna a: - non aff‌idare la gestione
del danno a soggetti terzi che operino professionalmente
nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori
legali e simili); - ricorrere preliminarmente alla procedura
di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non
supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l’impresa
opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per
contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa
applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma
dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo”.
Prof‌ili oggetto di valutazione
1.1. La clausola descritta, in sé e/o nel contesto dell’in-
tero modulo contrattuale, appare vessatoria ai sensi
dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34,
comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da deter-
minare, a carico del consumatore, un signif‌icativo squili-
brio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Soggetti legittimati a partecipare alla consultazione
Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del “Regolamento sul-
le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevo-
le e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazio-
ne dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del
divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, possono
partecipare alla consultazione le associazioni di categoria
rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le ca-
mere di commercio o loro unioni che risultino interessate
dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della
specif‌ica esperienza maturata nel settore. Possono altresì
partecipare alla consultazione le associazioni dei consuma-
tori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscrit-
te nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.
Modalità e termini per partecipare alla consultazione
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblica-
zione del presente comunicato i soggetti interessati posso-
no prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando
i propri contributi attraverso la casella di posta elettroni-
ca CV144@agcm.it, dedicata alla consultazione in oggetto,
indicando la loro qualif‌icazione e l’interesse a partecipare
alla consultazione.
I commenti ricevuti non saranno oggetto di pubblica-
zione, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in
relazione al caso CV/144 Allianz – clausola conciliazione
paritetica. I soggetti che inviano i commenti, ove ritenga-
no sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a for-
nire contestualmente una versione non conf‌idenziale dei
contributi resi.
In proposito si richiede di inviare informazioni, dati di
esperienza, osservazioni o commenti sulla clausola ogget-
to di consultazione utili ai f‌ini della valutazione della stes-
sa ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016

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