La custodia dei veicoli oggetto di sequestro penale

AutoreGiuseppe Altieri
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@1. Sequestro.

Il sistema processuale penale prevede i casi nei quali un bene della vita viene materialmente sottratto alla disponibilità del proprietario o detentore per ragioni attinenti all'accertamento e repressione dei reati.

In tali casi il bene può essere affidato a terzi per essere custodito per le finalità proprie del procedimento penale, attraverso la nomina di un custode il quale diventa punto di riferimento di una complessa situazione giuridica.

Di questa attività, materiale apprensione ad opera della polizia giudiziaria, è redatto il processo verbale nel quale deve essere descritto in maniera minuziosa, l'elenco delle cose sequestrate; la descrizione delle cautele adottate per osservarle, indicazione della specie e numero dei sigilli apposti, il luogo della custodia, il nome del custode nonché la dichiarazione degli obblighi di legge da parte del custode e la sottoscrizione del verbale da parte del medesimo.

Eseguito il sequestro e quindi la materiale separazione del bene dal suo detentore, si procede alla custodia del materiale previa identificazione e assicurazione dello stesso, attraverso l'apposizione del sigillo dell'ufficio.

Il compito di custodire le cose generalmente spetta alla segreteria o alla cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente: quando ciò non sia opportuno o possibile, l'autorità che ha disposto l'apprensione può disporre che la conservazione avvenga altrove, determinandone il modo e nominando un depositario.

L'atto della nomina deve avvenire per iscritto, con apposito verbale e con l'avvertimento degli obblighi di conservazione della cosa e di presentazione della stessa all'autorità giudiziaria a semplice richiesta della stessa.

L'incaricato della custodia di beni sottoposti a sequestro penale assume quindi la figura di ausiliario dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro.

La qualifica rivestita dal custode è quella dell'incaricato di pubblico servizio, l'incarico è obbligatorio con la conseguenza che il rifiuto diretto o fraudolento costituisce reato previsto dall'art. 366 c.p. punito con la sanzione della reclusione fino a sei anni.

Per tale qualificazione giuridica, il custode è destinatario di specifiche disposizioni normative, che ne delimitano la responsabilità penale e civile e sono direttamente connesse alle funzioni svolte di custodia, conservazione e amministrazione dei beni.

In tutti i casi, naturalmente, gli obblighi gravanti sul custode, sono modulati non solo per la natura e la specificità della cosa oggetto della custodia ma soprattutto dalle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, unico soggetto autorizzato a dare disposizioni in merito alla cosa sequestrata.

La responsabilità del custode è quindi connessa all'incarico ed ai compiti assegnati. Egli risponde civilmente nel caso di violazione degli obblighi assunti con riferimento alla tutela dei diritti ed interessi coinvolti. Per cui mentre il semplice custode risponderà per la violazione degli obblighi connessi al contratto di deposito, al mancato compimento degli atti di conservazione e amministrazione è connessa una ulteriore responsabilità civile connessa alle funzioni assunte.

Inoltre la qualità di incaricato di pubblico servizio e la finalità pubblicistica del sequestro produce un aggravamento delle responsabilità con la previsione di reati propri.

Il codice di procedura disciplina in maniera organica non solo il procedimento di sequestro ma altresì le modalità di restituzione del bene nonché i casi di confisca o distruzione.

Stabilisce l'art. 262 che «quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316.

Non si fa luogo alla restituzione ed il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

Dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate...

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