LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 14 - Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 5 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis 1. Ai fini degli obblighi di cui all'art. 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e delle norme in materia di polizia mineraria relative alla custodia e alla messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis, e nelle more dell'affidamento a un concessionario privato o di chiusura dello stesso, e' autorizzata una spesa valutata in euro 2.106.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S06.03.023) nonche' la spesa di euro 2.976.000 per l'anno 2011 a favore della gestione liquidatoria della societa' che provvede ai suddetti interventi (UPB S06.03.024).

  1. Al fine di provvedere al pagamento degli oneri maturati nell'anno 2010 per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata, nell'esercizio 2011, la spesa di euro 412.000 (UPB S06.03.023).

    Art. 2

    Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5.494.000 per l'anno 2011 ed in euro 2.106.000 per l'anno 2012.

  2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e per gli anni 2011-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

    in diminuzione UPB S08.01.002

    Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

    2011 euro 5.494.000

    2012 euro...

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