DECRETO 16 novembre 2012, n. 254 - Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. (13G00034)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, che sancisce l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno 10 anni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare, l'articolo 64;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 1, che, al comma 4, prevede «l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo», aventi carattere sperimentale;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la circolare ministeriale 18 aprile 2012, n. 31, con la quale sono stati fissati i criteri per la revisione delle Indicazioni nazionali da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Considerati gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo le indicazioni fornite con circolare ministeriale 4 novembre 2011, n. 101;

Considerati gli esiti della consultazione rivolta alle scuole del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione, disposta con circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, sulla base della bozza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, resa pubblica il 30 maggio 2012;

Considerati gli esiti delle iniziative di informazione e ascolto a supporto della consultazione, realizzate su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni fornite con circolare ministeriale 24 maggio 2012, n. 46;

Considerati altresi' i contributi di soggetti qualificati, richiesti ai sensi della citata circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, e pervenuti nelle forme previste dalla stessa;

Preso atto dei lavori svolti dal nucleo redazionale costituito con decreto direttoriale del 28 marzo 2012, prot. n. 1948, integrato con decreto direttoriale dell'11 maggio 2012, prot. n. 2849, e incaricato della revisione delle nuove Indicazioni nazionali in base ai criteri definiti dalla circolare ministeriale del 18 aprile 2012, n. 31 con il contributo di consulenti esperti;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2012, con particolare riferimento alla richiesta di riformulazione dell'articolo 3;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 10095 del 7 novembre 2012;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Le Indicazioni nazionali, allegate al presente decreto, sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le successive Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007. 2. A partire dall'anno scolastico 2012-2013, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualita', le Indicazioni nazionali contenute nel documento allegato, che e' parte integrante del presente decreto. 3. Limitatamente all'anno scolastico 2012-2013 i collegi docenti utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e coerenti con il piano dell'offerta formativa adottato, le esperienze maturate nell'ambito del contesto scolastico, le esigenze del territorio e le condizioni di fattibilita' in cui la singola scuola opera. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): «Art. 1 (Previsioni generali). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53;

dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

dall'art. 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento. 2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunita' di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento. 4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attivita' poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).». Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della...

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