Circ. (Min. Beni Cult.) 22 giugno 2004, n. 11758. Articolo 146, comma 8, lettera c) del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Autorizzazione ex post - Quesito.

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Con nota 18801 del 28 maggio u.s., codesta Direzione generale domanda se il divieto di rilascio in sanatoria dell'autorizzazione paesaggistica, sancito dall'articolo 146, comma 10, lettera c) del nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, debba trovare immediata applicazione, sin dalla data di entrata in vigore del codice (1º maggio 2004), oppure se, non essendo tale divieto espressamente contenuto anche nell'articolo 159, recante la disciplina del Procedimento di autorizzazione in via transitoria, esso debba invece ritenersi applicabile solo a far tempo dall'entrata «a regime» del nuovo procedimento autorizzatorio ridefinito dall'articolo 146, vale a dire dopo l'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145 del codice.

In merito ritiene questo Ufficio legislativo che il divieto in oggetto sia di immediata applicazione, sin dalla data di entrata in vigore del codice, e ciò per la risolutiva considerazione della natura di norma sostanziale di delimitazione del potere autorizzatorio, propria di tale divieto, che non è dunque compreso nelle previsioni meramente procedurali contenute nell'articolo 159, non a caso rubricato Procedimento di autorizzazione in via transitoria.

La disciplina transitoria introdotta dall'articolo 159 del codice - che trova applicazione immediata, dal 1º maggio 2004 «Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145» - contiene, invero, solo previsioni di tipo strettamente procedurale. Esso prevede l'immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, in uno alla documentazione prodotta dall'interessato e alle risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti; l'invio contestuale di tale comunicazione anche agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento; la possibilità della produzione di una relazione illustrativa da parte dell'amministrazione competente; il termine di sessanta giorni per il rilascio dell'atto autorizzativo, che costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio; la disciplina delle integrazioni documentali e della sospensione istruttoria rinvio alle disposizioni...

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