La culpa in contrahendo

AutorePaolo Pardolesi
Pagine169-191
ALLA RICERCA DI EQUIPOLLENZE FUNZIONALI
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SEZIONE SECONDA
LA CULPA IN CONTRAHENDO
SOMMARIO: 1. La natura della responsabilità precontrattuale. - 2. L’impatto in
common law della nozione di culpa in contrahendo. - 3. L’efficienza delle
soluzioni italiana e nord-americana alla luce dell’analisi economica del diritto.
1. La natura della responsabilità precontrattuale
Si sono sin qui considerate le ipotesi in cui la determinazione
di volontà diretta ad assicurare la serietà del commitment parrebbe
sufficiente a determinare la vincolatività della promessa (ciò che
ha indotto a svolgere una ricognizione ‘domestica’ in ordine alla
promessa unilaterale). Restano da considerare quelle in cui l’effetto
vincolante – piuttosto che essere connesso alla volontà del promitten-
te di imprimere un sigillo di serietà al proprio impegno – venga fatto
discendere dal ragionevole affidamento che tale indicazione volitiva
ha creato in controparte, inducendola a sostenere spese ed investi-
menti in relazione ai quali occorre assicurare un qualche livello di
protezione. Di qui la necessità di volgere lo sguardo alla disciplina
della culpa in contrahendo (con particolare attenzione alle proble-
matiche sottese al recesso ingiustificato dalle trattative).
Secondo l’insegnamento di attenta dottrina, “la riflessione ita-
liana sul tema della culpa in contrahendo non ha radici antiche”61.
Come noto – e basteranno qui pochi cenni evocativi –, prima che
gli insegnamenti jheringhiani prendessero piede62, tanto il codice
civile del 1865 (che difatti non presentava alcun richiamo alla no-
zione di culpa in contrahendo) quanto la dottrina del tempo mo-
stravano “un atteggiamento di sostanziale indifferenza nei confronti
61 V. D. CARUSO, La culpa in contrahendo. L’esperienza statunitense e
quella italiana, Milano, 1993, 157.
62 Appare appena il caso di ricordare come la nascita di tale concetto venga
convenzionalmente collegata alla pubblicazione dell’articolo di R. VON JHERING,
Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion
gelangten Verträge, in Jherings Jahrbücher, 4, 1861.
CAPITOLO QUARTO
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della responsabilità precontrattuale”63. Le cose cambiarono radi-
calmente agli albori del ‘900, sia in virtù di alcune sentenze favo-
revoli alla sanzionabilità del recesso ingiustificato nelle trattative64,
sia per l’affermarsi di un orientamento che ormai aveva metaboliz-
zato completamente (e senza alcuna preclusione) la riflessione teu-
tonica sulla buona fede in contrahendo65. Naturale conseguenza di
63 Per un approfondimento di siffatti profili si rinvia a D. CARUSO, op. cit.,
158 ss. Sul punto v. anche G. PATTI - S. PATTI, Responsabilità precontrattuale e
contratti standard, in Commentario al Codice Civile, diretto da P. Schlesinger,
Milano, 1993, 53 ss.
64 App. Napoli 27 marzo 1911, in Foro it., Rep. 1911, voce Contratto, n.
19; Cass. 6 febbraio 1925, in Riv. dir. comm., 1925, II, 248.
65 Non a caso, ancor prima che il codice civile del ‘42 introducesse una
norma ad hoc, parte della dottrina (v. G. FAGGELLA, Dei periodi precontrattuali
e della loro vera ed esatta ostruzione scientifica, in Studi per Fadda, III, Roma,
1918, 269 ss.) aveva già provveduto a introdurre l’ingiustificato recesso dalle
trattative nell’ambito della responsabilità precontrattuale.
Il tema della responsabilità precontrattuale è stato (ed è tuttora) oggetto di
un acceso dibattito dottrinale: in una letteratura pressoché alluvionale v., orien-
tativamente, A. VERGA, Errore e responsabilità nei contratti, Padova, 1941; L.
MENGONI, Sulla natura della responsabilità precontrattu ale, in Riv. dir. comm.,
1956, II, 360; F. BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963; F.
CARRESI, In tema di responsabilità precontrattuale, in Temi, 1965, 440; G.
VISINTINI, La reticenza nella formazione del contratto, Padova, 1972; M. BES-
SONE, Rapporto precontrattuale e doveri di correttezza, in Riv. Tri. dir. proc.
civ., 1972, 962; A. RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, 1974; U.
MORELLO, Culpa in contrahendo, accordi e intese preliminari (un classico pro-
blema rivisitato), in La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettiva, a
cura del Consiglio Nazionale del Notariato, II, Le regole di comportamento,
1974; R. SPECIALE, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, 1990;
C. TURCO, Interesse negativo e responsabilità precontrattuale, Milano, 1990; D.
CARUSO, op. cit., passim.; G. PATTI - S. PATTI, op. cit., passim.; M. MANTOVANI,
«Vizi incompleti» del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995; S. BASTIA-
NON, Responsabilità precontrattuale, recesso ingiustificato e risarcimento del
danno, in Resp. civ., 1996, 988; G. D’AMICO, «Regole di validità» e principio di
correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996; P. G. MONATERI, La re-
sponsabilità contrattuale e precontrattuale, Torino, 1998; A. M. MUSY, Respon-
sabilità precontrattuale (culpa in contrahendo), in Digesto civ., Torino, 1998,
XVII, 391; V. DE LORENZI, Correttezza e diligenza precontrattuale: il problema
economico, in Riv. dir. comm., 1999, I, 565; D. PALMIERI, La responsabilità
precontrattuale nella giurisprudenza, Milano, 1999; L. ROVELLI, La responsabi-
lità precontrattuale, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, XIII, Il
contratto in generale, tomo 2, Torino, 2000, 199; N. MATERA, La responsabilità
precontrattuale tra vecchi e nuovi spunti di riflessione, in Giur. it., 2000, 1178;
P. MANINETTI, Responsabilità precontrattuale e risarcimento dei danni: verso
una concezione sempre più estensiva, in Danno e resp., 2000, 982; G. MERUZZI,

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