DIRETTIVA 21 luglio 2011 - Modalita'' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all''articolo 7, nonche'' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all''articolo 12, comma 3, lettera d) ed f), legge 7 dicembre 2000, n. 383. (Annualita'' 2011...

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Emana la seguente direttiva per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) ed f), legge 7 dicembre 2000, n. 383. Premessa.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera d);

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera f).

Il presente provvedimento definisce le priorita' e gli ambiti di intervento ai fini dell'ammissibilita' al contributo pubblico per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti sopracitati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il presente provvedimento definisce:

i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalita' per la presentazione delle iniziative/progetti sopra citati;

le priorita' e i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie ai fini dell'ammissibilita' al contributo.

  1. Requisiti soggettivi.

    Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettera d) ed f) dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Per «soggetto partner» si intende il soggetto coproponente l'iniziativa/progetto ammesso a contributo, iscritto nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000; non rientrano nella categoria dei soggetti partner i soggetti affiliati o associati iscritti al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in virtu' dell'iscrizione automatica, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 471/2001.

    In caso di presentazione congiunta, la domanda di contributo dovra' essere corredata da una lettera di impegno, sottoscritta in originale dai legali rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte, comprovante la volonta' di realizzare le attivita' in partenariato, che dovra' indicare dettagliatamente:

    il soggetto capofila;

    le fasi dell'iniziativa/progetto che saranno realizzate dal capofila e dal partner e i relativi costi;

    lo specifico impegno economico assunto dalle associazioni partecipanti;

    l'avvertenza che, a seguito dell'approvazione dell'iniziativa/progetto e del suo finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, sara' stipulato formale atto di procura notarile per l'attribuzione all'associazione capofila della rappresentanza legale e del potere di incassare in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa/progetto.

    Il/I soggetto/i partner iscritti nei registri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono produrre, a pena di inammissibilita' della domanda, copia conforme all'originale del documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri.

    Qualora l'iscrizione sia antecedente al biennio che precede la data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti iscritti dovranno presentare, a pena di inammissibilita', unitamente alla copia conforme del documento attestante l'iscrizione, un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si dichiara che l'associazione risulta ancora iscritta nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000.

    Le iniziative e i progetti presentati in tale forma congiunta otterranno il punteggio preferenziale rispettivamente di cui ai punti 8.2 e 8.3 del presente avviso; in assenza o in difetto di uno dei requisiti di dettaglio sopra indicati, tale punteggio aggiuntivo non sara' attribuito.

    La cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all'art. 7 citato, nel corso dell' attuazione del progetto, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.

    La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera f) dell'art. 12 citato, puo' prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto e', comunque, l'associazione proponente.

  2. Requisiti oggettivi e priorita'.

    L'associazione, singola o in partenariato, non puo' presentare richiesta di contributo per piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d) dell'art. 12, comma 3, legge n. 383/2000, ne' per piu' di un progetto ai sensi della lettera f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilita' di tutte le istanze di finanziamento presentate. 2.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art.

    12, comma 3.

    Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti sulle tematiche inerenti la mission dell'associazione stessa, o altre tematiche ad essa collegate nonche' l'informatizzazione dell'associazione e la produzione di banche dati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d) della legge n. 383/2000. 2.2. Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera f), art. 12 comma 3.

    I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo devono riferirsi alle seguenti aree di intervento:

    promozione dei diritti e delle opportunita' per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilita';

    tutela e promozione dell'adolescenza, dei giovani e dell'infanzia volta anche ad aiutare la maternita' difficile sia per condizioni economiche che per condizioni sociali;

    interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunita' e per garantire loro la dignita' e la qualita' della vita se in condizione di non autosufficienza;

    sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;

    sostegno ad iniziative in materia di pari opportunita' e non discriminazione.

  3. Durata delle iniziative/progetti.

    A pena di inammissibilita' le iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3, della legge n. 383/2000 e i progetti di cui alla lettera f), art. 12, comma 3, della legge n. 383/2000 non possono avere una durata superiore a dodici mesi.

  4. Disponibilita' finanziarie.

    Le disponibilita' finanziarie complessive utilizzabili ai fini dell'erogazione dei contributi relativi al finanziamento delle iniziative e dei progetti, ammontano per l'anno 2011, a circa € 9.500.000,00, salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il cui decreto e' in corso di perfezionamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze e salvo eventuali interventi correttivi volti alla diminuzione dell'importo di cui sopra per effetto di normativa primaria, motivata da esigenze di stabilita' finanziaria o emergenze nazionali e internazionali; l'ammontare esatto sara' comunque reso noto sul sito istituzionale del Ministero, dovendosi ritenere tale forma di comunicazione come utilmente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT