DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2012, n. 216 - Regolamento recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25/Pres.».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente 'Disciplina organica dell'artigianato' e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 26 della citata legge regionale 12/2002 ed in particolare:

-il comma 1, che disciplina i percorsi formativi attraverso i quali e' possibile conseguire la qualificazione professionale di estetista;

-il comma 3, il quale stabilisce che i suddetti percorsi professionali sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

-il comma 4, che demanda ad apposito regolamento di esecuzione la definizione dei programmi dei corsi previsti al comma 1 dell'art. 26 e la composizione della commissione d'esame;

Visto il 'Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26 comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista', emanato con proprio decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres. e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 5 marzo 2003;

Considerato che la materia disciplinata dal regolamento emanato con proprio decreto n. 025/Pres./2003 determina il coinvolgimento delle competenze dell'Assessorato regionale alle attivita' produttive e dell'Assessorato al lavoro, formazione, commercio e pari opportunita';

Visto il comma 3 dell'art. 3 - Commissione d'esame- del Regolamento sopra citato, il quale dispone:

  1. La Commissione e' composta da:

    1. un dipendente della Direzione Regionale della formazione professionale, di categoria non inferiore a D5, con funzioni di Presidente;

    2. un dipendente della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione,di categoria non inferiore a D5;

    3. due dipendenti regionali esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, designati dalla Direzione regionale della formazione professionale;

    4. un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 12/2002;

    Considerato che, al fine di ampliare la possibilita' di scelta dei commissari d'esame da parte delle Direzioni centrali competenti, si ritiene necessario allargare la partecipazione alla commissione d'esame ai dipendenti regionali di categoria non inferiore a D;

    Attesa la specificita' della...

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