Modifica dell'articolo 1 del decreto 29 aprile 2004 relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003 con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale e' stato autorizzato l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2005 che, modificando il suddetto decreto ministeriale 29 aprile 2004, riserva la protezione nazionale a titolo transitorio al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 18 gennaio 2005 n. 60251 e allegato al decreto stesso;

Considerato che il Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago su indicazione dei Servizi della Commissione ha ritenuto opportuno modificare il suddetto disciplinare inserendo un nuovo articolo relativo all'origine del prodotto;

Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64809;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla denominazione di origine protetta «Asiago» e' riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64809 e qui allegato.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DOP «ASIAGO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Asiago» e' riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, Asiago pressato e Asiago d'allevo, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Art. 2.

Zona di produzione

Il formaggio D.O.P. «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:

provincia di Vicenza: tutto il territorio;

provincia di Trento: tutto il territorio;

provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gu', Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon;

provincia di Treviso: il territorio cosi' delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 «Postumia». Esso...

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