INTESA 23 settembre 2010 - Intesa, ai sensi dell''articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all''Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi ...

LA CONFERENZA PERMANENTE

PER I RAPPORTI TRA LO STATO,

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 23 settembre 2010;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, lettera a) del citato Regolamento (CE) n. 853/2004, che prevede che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento medesimo, possono autorizzare l'impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno sessanta giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista l'intesa in materia di deroga transitoria per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni ai sensi dei Regolamenti CE numeri 852 e 853 del 2004, sancita da questa Conferenza nella seduta del 25 gennaio 2007 (Rep. atti n. 6/CSR), che, all'art. 1, comma 3, prevede la possibilita', al termine del periodo transitorio di tre anni a partire dal 1° gennaio 2006, di rivalutare la deroga concessa tenendo conto dei risultati dei piani di controllo, dell'analisi del rischio e delle conoscenze scientifiche acquisite a tale data;

Vista la nota del 22 dicembre 2009 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa in oggetto, diramato alle regioni e province autonome con lettera in data 11 gennaio 2010;

Vista la nota del 25 gennaio 2010 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha...

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