PROVVEDIMENTO 17 marzo 2010 - Modifica dei PP.D.G. 15 febbraio 2008 e 9 febbraio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione della societa'' «Servizio di conciliazione della camera di commercio I.A.A. di Crotone, organismo non autonomo costituito dalla camera di commercio I.A.A. di Crotone». (10A04590)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PP.DG 15/2/2008 e 9/02/2009 d'iscrizione al n. 25 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, con sede legale in Crotone, Piazza Castello n. 20, C.F. 91008680794 e P.I. 02066860798, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone»;

Vista l'istanza del 22 dicembre 2009 prot. m. dg DAG 14 gennaio 2010 n. 5664.E con la quale il sig. Roberto Fortunato Salerno, nato a Crotone il 7 giugno1960, in qualita' di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Crotone, ha chiesto l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f ) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione...

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