Cronotachigrafo e limitatore di velocità

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Rassegna
di giurisprudenza
Cronotachigrafo
e limitatore di velocità
n Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui
all’art. 179 cod. della strada - che punisce con una sanzione am-
ministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cro-
notachigrafo manomesso - e quella di cui all’art. 437 cod. pen.
- che sanziona l’omessa collocazione, la rimozione o il danneg-
giamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul
lavoro - stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati - ri-
spettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima,
e la sicurezza dei lavoratori, la seconda - ma anche strutturale
tra le fattispecie, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo. (In appli-
cazione del principio la S.C. ha annullato la decisione che aveva
ritenuto che fosse conf‌igurabile il solo illecito amministrativo
stradale nella condotta del datore di lavoro, amministratore di
una società di autotrasporti, che imponeva ai conducenti degli
automezzi di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta re-
gistrazione dei dati dei cronotachigraf‌i istallati sui medesimi) . *
Cass. pen., sez. I, 9 novembre 2016, n. 47211 (c.c. 25 maggio 2016),
P.M. in proc. Vercesi, in questa Rivista n. 6/2017. [RV268892]
n In tema di circolazione dei veicoli, la manomissione dei sigilli
del limitatore di velocità è soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria raddoppiata ex art. 179, comma 2 bis, del codice della
strada, integrando anch’essa una "alterazione" dell’apparecchia-
tura. * Cass. civ., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 5520, De Felice c. Mi-
nistero Interno ed altro, in questa Rivista n. 7-8/2014. [RV630161]
n In tema di violazioni connesse al prescritto uso del cronota-
chigrafo, alla luce della disciplina recata dall’art. 179, comma 2,
cod. strada e dal Regolamento CEE n. 3821/85, di cui la citata
norma costituisce attuazione, il conducente del veicolo è tenuto
ad utilizzare soltanto il proprio foglio di registrazione (il quale,
secondo quanto si evince dall’art. 15 di detto Regolamento, è
documento necessariamente individuale), sicché potrà legitti-
mamente conf‌igurarsi il caso di utilizzo di diversi veicoli provvi-
sti di cronotachigrafo da parte dello stesso conducente munito
della propria scheda di registrazione, ma non già la diversa ipo-
tesi di guida dello stesso veicolo da parte di diversi conducenti
che utilizzino un’unica scheda di registrazione. Ne consegue che
la sanzionata fattispecie di mancato inserimento del foglio di
registrazione è integrata non solo dal mancato utilizzo a detto
f‌ine del foglio di registrazione proprio del conducente, ma an-
che dalla utilizzazione (come nella specie) di un foglio di regi-
strazione appartenente ad altro conducente. * Cass. civ., sez. II,
15 giugno 2010, n. 14440, Zava c. Prefettura Pordenone ed altro,
in questa Rivista n. 10/2010. [RV613482]
n Con riferimento alle violazioni connesse al prescritto uso del
cronotachigrafo, di cui all’art. 179 di detto codice, quando si
conf‌igurano le violazioni di cui al secondo comma (cioè l’aver
circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo irregolare
o mancante) e quella di cui al terzo comma (cioè l’aver messo in
circolazione il veicolo), non è applicabile il successivo comma
quinto – che prevede l’applicazione di un’unica sanzione ancor-
ché nella misura di quella più grave nel caso in cui il conducente
del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’au-
torizzazione al trasporto su strada siano la stessa persona – allor-
quando titolare della licenza sia una società in nome collettivo e
conducente del veicolo sia stato uno dei soci della stessa. Infatti,
le società di persone, pur prive della personalità giuridica, costi-
tuiscono centri autonomi di riferimento di rapporti giuridici ed
in quanto tali sono destinatarie dei precetti normativamente san-
zionati, quale quello contenuto nell’art. 179, terzo comma, c.s.
Di conseguenza, di tale infrazione deve rispondere la società in
nome collettivo a mezzo del proprio legale rappresentante, indi-
pendentemente dalla circostanza che il medesimo o altri soci si
identif‌ichino con la persona f‌isica autrice della divesa violazione
di cui all’art. 179, secondo comma, c.s. * Cass. civ., sez. II, 27
luglio 2007, n. 16779, Autotrasporti Genolesi Snc c. Prefettura di
Asti, in questa Rivista 2008, 542. [RV600568]
n In materia di circolazione stradale, la messa in circolazione
di veicoli nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di regi-
strazione riportante una data di inizio utilizzazione diversa da
quella effettiva integra una violazione dell’art. 179 del codice
della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato
inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipote-
si in cui non sia consentito agli agenti preposti il controllo delle
registrazioni nelle nove ore che precedono il controllo stesso. *
Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2208, Nolè c. Prefettura di
Potenza, in questa Rivista 2007, 796. [RV594632]
n Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente
avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della
strada, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamen-
te, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i
vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabi-
nieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al Ministero dell’In-
terno, il quale, ai sensi dell’art. 11 c.s., possiede specif‌iche com-
petenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di
coordinamento dei servizi di Polizia stradale. Peraltro, la carente
legittimazione processuale della Prefettura che sia stata errone-
amente evocata in giudizio (nella specie, pur dotata di legitti-
mazione sostanziale in ordine alla opposizione alla sospensione
della patente di guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell’art. 179,
comma 9, c.s., ma carente di detta legittimazione con riguardo
alla opposizione alla sanzione pecuniaria conseguente alla vio-
lazione ex art. 179, secondo comma, c.s., consistita nella circo-
lazione di veicolo con cronotachigrafo non funzionante) è sa-
nata dalla impugnazione proposta dal predetto Ministero, il cui
ricorso vale come ratif‌ica, operata dal soggetto sostanzialmente
legittimato, della condotta processuale del suo uff‌icio periferico
che si è costituita e difesa nel merito sebbene privo di capacità di
stare in giudizio nella opposizione al verbale di contestazione di
sanzione pecuniaria, conseguendone l’ammissibilità del ricorso
per cassazione proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti
della sentenza sulla opposizione al verbale di contestazione di
violazione del codice della strada redatto dal Corpo dei Carabi-
nieri. * Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2006, n. 3144, Uff‌icio Territo-
riale del Governo di Rovigo e Ministero dell’Interno c. Briscuola
ed altro, in questa Rivista 2007, 63. [RV590756]
n In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cro-
notachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario
Arch. giur. circ. ass. e resp. 10/2018

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