DECRETO 28 marzo 2003 - Determinazione del criterio per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del fondo istituito dall'art. 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174, concernente la sterilizzazione degli animali di affezione

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente ´Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismoª; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 174, ed in particolare l'art. 4, che autorizza la spesa di Euro 750.000 per l'anno 2002 per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazione degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione del finanziamento destinato alla sterilizzazione degli animali d'affezione utilizzando le segnalazioni fornite dalle regioni per la ripartizione del finanziamento della legge n. 281 del 1991, dalle quali si evidenzia che il fenomeno del randagismo degli animali d'affezione e' presente in tutto il territorio nazionale; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 nella seduta del 6 febbraio 2003; Decreta

Art. 1.

I criteri per la ripartizione della disponibilita' del fondo, istituito dall'art. 4 della legge 30 luglio 2002, n. 174, sono i seguenti

  1. per...

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