DECRETO 24 giugno 2002 - Criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.

17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive; Visto quanto stabilito all'art. 17, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 18 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000; Visto l'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) e l'art. 118, comma 1, della Costituzione; Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni ad effettuare attivita' di vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas; Considerato quanto stabilito in via transitoria dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, all'art. 10 della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002, in merito agli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno termico 2002-2003; Ritenuto opportuno rendere noti, ai soggetti che svolgono attivita' di vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale, gli obblighi cui saranno tenuti, stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di distribuzione e fornitura del gas; Considerato che le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in materia di vendita, sono state emanate, in base ai principi contenuti nell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas, garantendo, nei casi in cui siano previste autorizzazioni, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese del gas naturale; Considerato che e' necessario, a tutela della concorrenza nel mercato del gas e per garantire i livelli essenziali di qualita', universalita' e sicurezza del servizio di vendita di gas naturale, assicurare l'esercizio unitario a livello nazionale del rilascio delle autorizzazioni, mediante il rilascio di una unica autorizzazione alla vendita valida per l'intero territorio nazionale; Sentita la Conferenza unificata, la quale nella riunione del 20 giugno 2002 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto

Decreta

Art. 1.

Campo d'applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero delle attivita' produttive rilascia, alle imprese del gas, l'autorizzazione alla vendita, ai clienti finali, di gas naturale sull'intero territorio nazionale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni

    1. disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle necessita' delle forniture, comprensivo delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale; b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilita' del sistema di trasporto; c) adeguatezza delle capacita' tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

  2. Nel caso di consorzi di clienti finali, che si approvvigionano di gas naturale per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati, non e' richiesta alcuna autorizzazione alla vendita.

    Art. 2.

    Modalita' di presentazione della domanda

  3. Le domande per il...

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