DECRETO 1 agosto 2003 - Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera

Titolo I Disposizioni generali IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare gli articoli 33 e 34 che stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2000, n.

450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare gli articoli 60, 61 e 66, relativi rispettivamente al Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, al Fondo

delle aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree e al Sostegno alla filiera agroalimentare; Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003 di allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L160 del 26 giugno 1999; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C28 del 1 febbraio 2000 e la rettifica 2000/C 232/10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C232 del 12 agosto 2000; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicita' dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonche' di determinati prodotti non compresi in detto allegato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C252 del 12 settembre 2001; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 13 del 13 gennaio 2001; Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C45 del 17 febbraio 1996, cosi' come modificata dalla comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C48 del 13 febbraio 1998; Considerato che l'art. 66, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Decreta

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzate (aree obiettivo 1, obiettivo 2 e aree in deroga 87.3.c) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per

a) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; b) soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione; c) contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.

Art. 3.

Soggetti 1. Sono soggetti beneficiari dei contratti di filiera

a) le piccole e medie imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile e le cooperative che svolgono attivita' di produzione agricola e zootecnica e/o di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di cui all'allegato I del Trattato; b) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute al sensi della normativa vigente; c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori. Nella societa' possono essere presenti anche grandi imprese purche' la loro presenza nel capitale sociale non superi il 10% del totale.

2. I contratti di filiera possono essere presentati da

a) cooperative, consorzi di piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori riconosciute, operanti nel settore agricolo ed agroalimentare; b) soggetti a carattere interprofessionale riconosciuti dalla normativa vigente, operanti nell'ambito agricolo ed agroalimentare; c) societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori; d) forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale.

Art. 4.

Investimenti ammissibili e modalita' di concessione del contributo 1. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e' concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le tipologie di investimenti...

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