Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialita', di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Capo I Disposizioni comuni IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o piu' regolamenti criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore di societa', cooperative sociali e agricoltori per la creazione di nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura; Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal seguente regolamento, rilevanti per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003 (parere n. 4568/2003); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 73285 del 16 aprile 2004);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente regolamento l'espressione

    1. «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156; b) «Sviluppo Italia» indica la societa' Sviluppo Italia S.p.A. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo; c) «beneficiari» indica le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento; d) «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo

    2 del decreto legislativo; e) «nuove iniziative» indica i progetti che presentano i requisiti della novita'; f) «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti, razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attivita' gia' esistenti; g) «progetto» indica il documento tecnico in cui e' descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, e' dimostrata la fattibilita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditivita'; h) «de minimis» indica la regola di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis); i) «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea; j) «beni culturali» indica beni di interesse archeologico, storico, artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico, archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscano testimonianza materiale avente valore di civilta', che possano essere oggetto dell'attivita' di fruizione; k) «orientamenti» indica gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000; l) «ESL» indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta, espresso in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa ad un'azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all'intero ammontare dell'investimento, secondo il metodo dell'Equivalente Sovvenzione adottato dalla Comunita' europea per misurare l'effettiva intensita' dell'aiuto; m) «regioni di cui all'Obiettivo 1» indica le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006; n) «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del programma; o) «PSR» indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le fonti normative di natura comunitaria (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e orientamenti) vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), gia' Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Nota al titolo

    - Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante: «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 luglio 2000, n. 156.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente

    1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi

    a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo

    1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio; 3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese; 5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro; 6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti; b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformita' con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997...

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