DECRETO 26 giugno 2012 - Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita'' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (12A09216)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' la conseguente circolare emanata dallo stesso Ministero con la quale sono fornite le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del D.M. 20 giugno 2005» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia e che a tali fini, il Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni d'investimento mobiliari chiusi;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'art. 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 3, che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2012...

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