DECRETO 22 Maggio 2007, n. 177 - Regolamento recante modifiche al decreto 30 marzo 2001, n. 400, concernente criteri e modalita' per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 predetto, che prevede il finanziamento delle societa' finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attivita';

Considerato che il comma 5 dell'articolo 24, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-gianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei predetti finanziamenti;

Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi;

Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attivita' indicate nel citato articolo 106 in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 400, recante i criteri e le modalita' per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;

Sentita la Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri per le competenze in materia di turismo;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2384 del 12 febbraio 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto 30 marzo 2001, n. 400, e' sostituito dal seguente:

"3. Le partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle societa' finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi".

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario:

�Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1� ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i seguenti:

  1. siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;

  2. siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;

  3. siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal

    Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' al decreto legislativo

    1� settembre 1993, n. 385.

    3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.

    4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle societa' finanziarie per le attivita' destinate:

  4. all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;

  5. alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

  6. alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;

    c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di societa' partecipate dalle societa' finanziarie previste dal comma 1.

    5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.

    6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1� marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del

    Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge

    8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile

    1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.�.

    - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1� ottobre 1982, n. 697 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1982, n. 173 e convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 8:

    �9. A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e' concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia. Il contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.

    Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 66, decreto del Presidente della

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di...

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