LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 7 - Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 3 del 7 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto 1. La Regione Liguria, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformita' con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della societa' civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalita', alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalita' organizzata e diffusa, i fenomeni di usura ed estorsione e le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l'intera comunita' regionale.

  1. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla stessa Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure progettati e realizzati da tali enti con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 2

    Finalita' 1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalita' e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:

    1. diffondere la cultura della legalita' e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalita' organizzata, ai fenomeni di usura ed estorsione;

    2. contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;

    3. ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attivita';

    4. svolgere attivita' di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;

    5. favorire la produzione e lo svolgimento di attivita' di tipo culturale e di spettacolo;

    6. favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell'ambito dell'educazione alla legalita', svolte dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti di culto e dalle organizzazioni del Terzo Settore;

    7. favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell'ambito dell'educazione alla legalita';

    8. favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalita' organizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.

    Art. 3

    Stazione Unica Appaltante 1. La Regione, per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalita' organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonche' favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina le linee guida di cui all'art. 6, comma 1-quater, della legge regionale n. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 4

    Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza 1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Genova e le altre Forze dell'Ordine.

  3. La Giunta regionale presenta periodicamente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione di tale protocollo di intesa.

    Art. 5

    Accordi con enti pubblici 1. Nel perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula accordi di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalita' anche in campo minorile e dell'istruzione.

  4. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, puo' concedere contributi per la realizzazione di iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

    1. ad aree, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attivita' criminose di tipo organizzato e mafioso;

    2. alla promozione e alla diffusione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

    3. all'attuazione, anche tramite le associazioni di categoria, dei progetti integrati per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 6

    Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione di fondi regionali 1. La Regione puo' inserire, quale elemento rilevante per l'assegnazione di fondi ai comuni liguri, l'adozione da parte degli stessi di politiche restrittive nei confronti delle sale da gioco e di contrasto alla diffusione dello stesso.

  5. La Giunta regionale, con...

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