LEGGE 27 ottobre 2006, n. 277 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti

1. E' istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

  1. verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonche' degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata di tipo mafioso e similare;

  2. verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

  3. verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

  4. accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

  5. accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attivita' illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

  6. accertare le modalita' di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalita' di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

  7. verificare la congruita' della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilita' che rappresentino il provento della criminalita' organizzata mafiosa o similare, nonche' l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

  8. verificare l'impatto negativo delle attivita' delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di liberta' della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di liberta' di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

  9. verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle piu' efficaci;

  10. verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonche' al controllo del territorio;

  11. svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

  12. riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

    2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

    3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di faciliare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:

    ´Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.ª.

    - Si riporta il testo dell'art. 416-bis del codice penale:

    ´Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). -

    Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

    L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di...

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